Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20373 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17544/2014 proposto da:

CENTRO ANTIDIABETE EMOTEST SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore M.G., MICRON DI VENA FLORA SAS

in persona del suo legale rappresentante pro tempore V.F.,

considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ROBERTO

BUONANNO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del procuratore speciale Avv.

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA giusta memoria di

costituzione;

– resistente con procura –

contro

ASL NA (OMISSIS) NORD;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7304/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ROBERTO BUONANNO;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilital del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2010 le società Centro Antidiabete Emotest s.r.l. e Micron di V.F. s.a.s. misero in esecuzione nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Nord il titolo giudiziale di cui ciascuna di esse era munita. A tal fine pignorarono vari crediti vantati dalla suddetta ASL verso il Banco di Napoli.

2. Con ordinanza 14.3.2011 il Giudice dell’esecuzione dichiarò quest’ultima improcedibile, in virtù delle previsioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, comma 2 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1) ed alla L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 51. Tali norme avevano infatti vietato di “intraprendere o proseguire” azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, tra cui la Campania.

3. Le due creditrici proposero opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di improcedibilità, invocando l’illegittimità costituzionale delle suddette norme.

Il Tribunale di Napoli sollevò al riguardo incidente di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2013 dichiarò costituzionalmente illegittimo la L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 51.

4. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza 15.5.2014 n. 7304 accolse l’opposizione, annullò l’ordinanza di improcedibilità, e compensò le spese del giudizio.

5. La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione dalla Centro Antidiabete e dalla Micron, con ricorso fondato su sette motivi ed illustrato da memoria.

La ASL non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Tutti e sette i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono la medesima questione, riguardata ed illustrata sotto diversi profili. La doglianza prospettata dalle ricorrenti è infatti una sola: la violazione dell’art. 92 c.p.c..

Le ricorrenti lamentano che tale norma sarebbe stata violata dal Tribunale di Napoli:

– sia perchè la ASL era contumace, e non si potrebbero compensare le spese nei confronti del contumace, dal momento che questi non ha crediti verso il costituito;

– sia perchè non ricorrevano i “giusti motivi” nè le “eccezionali ragioni” richieste dalla legge per la compensazione delle spese;

– sia perchè la compensazione risulterebbe nel caso di specie “iniqua” verso il creditore.

1.1. Il ricorso è infondato.

Al presente giudizio si applica l’art. 92 c.p.c., come vigente nel periodo compreso tra le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 e quelle introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1.

Ratione temporis, la norma richiedeva per compensare le spese la sussistenza di “soccombenza reciproca” o “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

1.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese a causa della “novità delle questioni”, e dell’intervento della Corte costituzionale in corso di causa: e tale statuizione non collide col testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per “gravi ed eccezionali ragioni”, e che tra queste “trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finchè la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l’abbia pronunciata”(Sez. 6-3, Ordinanza n. 5267 del 16/03/2016, Rv. 639366).

Da tale orientamento non vi è ragione di discostarsi.

2. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della oggettiva incertezza della questione.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Centro Antidiabete Emotest s.r.l. e Micron di v.F. s.a.s., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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