Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20373 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8966-2010 proposto da:

COMUNE DI CALITRI (OMISSIS) (AV) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER VETTORI 19,

presso il dott. RAFFAELE LAVARRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUONO MARCELLO, giusta delibera di G.M. del Comune di

Calitri n. 36 del 31.3.2010 e giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.L., NA.LE., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avv. MARIA C.

ALESSANDRINI, rappresentati e difesi dall’avv. FREDA Ettore, giusta

mandato speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI CALITRI (AV) in persona del Sindaco protempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER VETTORI 19, presso il

dott. RAFFAELE LAVARRA, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONO

MARCELLO, giusta procura speciale a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3258/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.9.09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza non definitiva 18 ottobre 2006, la Corte d’appello di Roma ha accertato il diritto di N.G. al contributo di riparazione previsto dal D.Lgs. n. 75 del 1990, artt. 10, 11, e 12 in relazione ad un immobile danneggiato da eventi sismici nel Comune di Calitri, con la maggiorazione del 25% di cui al D.Lgs. n. 75 del 1990, art. 10 e secondo la normativa e con la collocazione in graduatoria antecedente all’entrata in vigore della L. n. 32 del 1992. “Con sentenza definitiva in data 9 novembre 2009, la stessa corte ha condannato il Comune di Calitri a pagare a L. e L. N., eredi di N.G., in ragion del 50% spettante a ciascuno di essi, la somma di Euro 113.367,22 per il titolo sopra indicato, secondo i tempi, le condizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 21 e ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta contro il comune.

“Per la cassazione della sentenza non definitiva, già oggetto di riserva d’impugnazione, e della sentenza definitiva, notificata il 12 febbraio 2010, ricorre il Comune di Calitri per tre motivi. Gli eredi N. resistono con controricorso e ricorso incidentale. Il Comune di Calitri ha depositato controricorso a ricorso incidentale notificato il 23 giugno 2010.

“Il ricorso principale propone, quale primo motivo di cassazione della sentenza non definitiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo la corte territoriale disposto, a favore degli eredi di N.G., un contributo che il decreto sindacale del Comune di Calitri aveva riconosciuto, nell’esercizio della funzione attribuitagli dalla legge, in parti uguali ai due comproprietari G. e N.L., così modificando il decreto medesimo e invadendo la sfera delle attribuzioni della pubblica amministrazione.

“Il motivo di ricorso è rubricato come difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ancorchè posto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè n. 1, per violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, art. 4.

“Si ritiene che la causa debba essere rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 1, dovendosi decidere una questione riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

3. La corte ha esaminato il ricorso e la relazione, della quale ha condiviso il contenuto e la conclusione.

P.Q.M.

La corte rimette il ricorso al Primo presidente, per l’assegnazione eventuale alle Sezioni unite.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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