Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20372 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20372 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13195/2017 R.G. proposto da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente contro

TARANTINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO,
rappresentata e difesa da sé medesima;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 3334/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco’DE STEFANO;
rilevato che:
l’INPS ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della
sentenza n. 3334 del 24/11/2016, in causa iscritta al n. 5126/15

proposta dal medesimo INPS contro il provvedimento del
14/10/2014 con cui il g.e. aveva concluso, disattendendo
l’opposizione dell’odierno ricorrente, con ulteriore ordinanza di
assegnazione l’espropriazione presso terzi (iscr. al n. 3351/14
r.g.e.) intentata ai suoi danni dalla Tarantino anche contro il terzo
pignorato Banco di Napoli per recuperare gli esborsi per imposta di
registro su precedente ordinanza di assegnazione (resa, a sua
volta, in esito al proc. es . n. 1147/13 r.g.e., sempre ad istanza
della Tarantino contro l’INPS e il terzo suo debitore Banco di
Napoli);
l’intimata resiste con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio
ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif.
dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Colìegio ha disposto’ la redazione dell à motivazione in ‘forma
semplificata;
la proposta del relatore – di accoglimento per manifesta
fondatezza del secondo motivo, previa verifica dell’ammissibilità
dell’opposizione agli atti esecutivi – non può essere condivisa, per
l’evidente inammissibilità del ricorso, la quale assume carattere
dirimente di ogni altra questione, in rito e nel merito: invero,
Ric 2017 n. 13195 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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r.g., con cui il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione

nonostante l’impostazione originaria del ricorrente, l’opposizione è
stata con sufficiente univocità e chiarezza qualificata dal giudice che ha
reso la sentenza qui gravata come opposizione ad esecuzione (v.
intestazione della sentenza stessa, esordio del secondo paragrafo della
motivazione, secondo periodo della terza facciata, esordio dell’ultimo
periodo di questa), sicché quest’ultima, in applicazione del principio
dell’apparenza (che impone quale mezzo di impugnazione quello

giudice che ha reso il provvedimento da impugnare; al riguardo, tra
innumerevoli: Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563;
Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e
riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012,
n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.), andava
impugnata con l’appello e non con il ricorso per cassazione (per un
caso sostanzialmente identico, v. già Cass. ord. 30/05/2018, n.
13544);
ne consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso,
con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità (e delle quali non ha alcun senso disporre la pure invocata
attribuzione, visto che la controricorrente si difende da sé medesima);
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra
le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra innumerevoli altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto dei presupposti ex art. 13
co. 1-IV dpr 115/02 per il ricorrente. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente avv. Angela Tarantino,

Ric. 2017 n. 13195 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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risultante dalla qualificazione, quand’anche errata, dell’azione data dal

delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in é 300,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in [roma il 27/06/20113.
Il Presidente

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