Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20372 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. I, 16/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 16/07/2021), n.20372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 18668/2020 proposto da:

R.W., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Simona

Maggiolini, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2982/2019 della CORTE D’APPELLO di Bologna,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso proposto da R.W., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, riconoscendo invece la protezione umanitaria.

Il Ministero propose appello avverso l’ordinanza che la Corte territoriale ha accolto con sentenza emessa il 22.10.19, osservando che: l’appellato non aveva allegato fatti che ponessero in correlazione la situazione del paese d’origine con la propria vicenda personale, rilevando che l’aver intrapreso un percorso d’integrazione sociale in Italia – svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo determinato – non fosse rilevante ai fini del riconoscimento del permesso umanitario che, peraltro, era necessariamente da fondarsi sulla valutazione comparativa che il Tribunale non aveva effettuato. R.W. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo deduce l’omessa pronuncia sui motivi di gravame o l’apparenza della motivazione per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 111 Cost., avendo la Corte d’appello accolto l’impugnazione valorizzando la ritenuta non credibilità del ricorrente, senza peraltro attivare i poteri di cooperazione istruttoria per verificare la situazione del Pakistan circa le violazione dei diritti fondamentali della persona.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27, nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte territoriale omesso di accertare la situazione nella regione di provenienza dell’istante, assimilabile ad un conflitto armato foriero di pericoli per il ricorrente in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonché omesso esame di fatto decisivo, non avendo la Corte territoriale esaminato i documenti prodotti relativi all’attività lavorativa svolta, omettendo così di effettuare la comparazione tra le condizioni del paese d’origine e quelle del paese di arrivo.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 6, 13 Convenzione CEDU, 47 Carta diritti fond. UE, art. 46 direttiva n. 32/2013, art. 111 Cost., per aver la Corte d’appello pronunciato sulla base di fonti non aggiornate, senza tener conto di quelle più risalenti, indicate nell’atto d’appello.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso, notificato il 24 giugno 2020, è tempestivo, in quanto alla scadenza del semestre (art. 327) del 22 aprile 2020 dalla pubblicazione della sentenza impugnata, vanno aggiunti infatti i 2 mesi e 3 giorni della sospensione di cui al D.L. n. 11 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020 (dal 9 marzo compreso all’11 maggio), per cui la scadenza del termine dell’impugnazione cadeva il 25 giugno 2020, ultimo giorno utile.

Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria 28316/2020 della Prima Sezione in ordine ai presupposti della protezione umanitaria in presenza di indici di integrazione in Italia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

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