Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20372 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11215/2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSALIA PACIFICO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 173/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETIA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1562/2009, rigettò la domanda proposta da S.M. volta alla condanna di C.F. al pagamento di Euro 191.705,00, ricavata dalla vendita di due unità immobiliari stipulate dal convenuto in virtù di apposite procure a vendere rilasciate dall’attrice, in proprio e quale procuratrice di altri comproprietari.

Il gravame proposto avverso tale sentenza dalla parte soccombente è stato rigettato dalla Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 13 marzo 2013.

Avverso la sentenza della Corte di merito S.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si osserva che l’originario difensore della ricorrente, avv. Rosalia Pacifico, ha rinunziato al mandato, come da comunicazione protocollata presso questa Corte in data 25 maggio 2016 e che è stata depositata “memoria di costituzione di nuovo avvocato”, avv. Bachisio Mele, con procura speciale non notarile rilasciata a margine di tale memoria con sottoscrizione autenticata dal medesimo avv. Mele.

Tale procura è irrituale, non essendo stata conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, giacchè dette modifiche non possono trovare applicazione nella presente controversia, operando soltanto per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, alla stregua di quanto disposto dalla medesima L. n. 69 del 2009, art. 58 (v. Cass. 17 febbraio 2014, a 3608; Cass. 27 agosto 2014, n. 18323 e Cass. 2 dicembre 2014, a 25505). Pertanto, nella fattispecie all’esame, è ancora pienamente efficace la seguente regula iuris: nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati; pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista del citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; a quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso (o controricorso), ad es. per intervenuto decesso o pensionamento, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale, o nell’eventualità che il ricorrente (o il controricorrente) intenda affiancare altro difensore a quello già ritualmente nominato (tra le tante, Cass., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14212; Cass., ord., 12 giugno 2006, n. 13537; Cass., 5 giugno 2007, n. 13086; Cass. 23 aprile 2009, n. 9681; v. pure Cass. 24 novembre 2010, a 23816), evidenziandosi, in particolare, che il potere attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c., comma 3, di certificare l’autografia della pane che gli ha rilasciato la procura è condizionato dal conferimento della procura in calce o a margine di uno degli ani indicati dalla norma (nella formulazione ratione temporis applicabile) o su di un foglio allegato all’atto che faccia corpo con esso e che se, invece, la procura è conferita con separata scrittura privata – come nel caso all’esame -, l’autenticazione della firma del mandante può essere compiuta dal notaio, pubblico ufficiale competente a certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle scritture private, o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge e non già dal difensore (Cass. 28 ottobre 1994, n. 8902; Cass. 3 aprile 1998, n. 3426; Cass. 15 marzo 2001, n. 3757).

Va pure evidenziato che la cancelleria ha dato ritualmente comunicazione della fissata udienza all’avv. Pacifico anche nel domicilio eletto, quale difensore della S. e al quale è stata già conferita rituale procura.

2. Con il primo motivo ci si duole “ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1713 e 2028 c.c. e segg., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logica formale”.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che in sede di interrogatorio libero, reso dalle parti davanti al giudice e verbalizzato all’udienza del 3/12/2008, è stato dato atto inequivocabilmente della sussistenza di rapporti interpersonali di conoscenza, amicizia, collaborazione tra le parti, e prima ancora tra il C. e S.R., fratello della ricorrente e dante causa della stessa. In particolare il C. aveva “intratte(nuto) personalmente accordi con… S.R.”, per la realizzazione delle costruzioni per cui è causa su specifico incarico di quest’ultimo nel tratto di terreno meglio specificato in ricorso. In virtù di tale accordo il C. avrebbe continuato nell’edificazione del fabbricato ad uso civile costituito da due unità immobiliari abitative di cui si discute causa ed avrebbe poi predisposto e inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle relative concessioni edilizie in sanatoria.

La Corte di merito avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che il “compromesso di vendita” (scrittura privata del (OMISSIS)) costituisca l’unica fonte del rapporto in questione, in quanto in una corretta valutazione delle circostanze sopra evidenziate, il mandatario o il gestore (a seconda di come si qualifichi detto rapporto) è comunque tenuto alla corresponsione di quanto ricevuto a causa dell’incarico. Ad avviso della S., anche i pagamenti a meno assegni risalenti al (OMISSIS) ed effettuati a titolo di “prezzo dei lavori effettuati per conto del S. per la realizzazione del rustico e di altre opere” proverebbero che gli accordi intercorrenti tra le parti in causa erano risalenti nel tempo e costituirebbero prova del reale accordo intervenuto tra il C. e il S. e quindi tra il C. e l’odierna ricorrente.

Assume la S. che “altro fatto decisivo, in relazione al quale si contesta la motivazione” della Corte di merito, sarebbe costituito dalla non identità di oggetto tra il “compromesso di vendita” considerato dalla Corte territoriale unica fonte del rapporto gestorio e gli atti di compravendita per cui è causa, avendo il preliminare di vendita ad oggetto un terreno agricolo mentre le successive procure a vendere avrebbero ad oggetto fabbricati in corso di costruzione, e sostiene che l’avvenuto pagamento, da parte del C., di Euro 30.000,00 si riferirebbe esclusivamente alla “promessa di vendita” del terreno agricolo ma non avrebbe “nulla a che fare con il sottostante accordo già sopra riportato”. Ad avviso della ricorrente, con il preliminare di vendita le parti avrebbero inteso concedere al C. solo la materiale disponibilità del terreno agricolo che ne costituiva l’oggetto e che, in forza delle procure a vendere, il C. era stato “autorizzato a compiere qualsiasi atto occorrente e necessario ai fini della vendita, ad incassare il prezzo, rilasciare quietanza ecc.” e di conseguenza avrebbe “assunto tutti gli obblighi di legge al riguardo” e, conseguentemente, lo stesso dovrebbe “essere condannato a rendere conto del suo operato e a rimettere ciò che ha ricevuto a causa del prescritto incarico anche da terzi purchè collegato al tipo di affare concluso”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “ai sensi per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 bis c.p.c.”, assume la ricorrente che non sussisterebbero valide e fondate ragioni in fatto e in diritto in virtù delle quali si possa sostenere che il resistente debba trattenersi il ricavato delle compravendite per cui è causa e sostiene che, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità, l’obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa dell’incarico non sorgerebbe solo a seguito della conclusione dell’attività gestoria, ma anche quando si accerti l’impossibilità di eseguirla o in caso di revoca, non avendo nei due casi appena indicati, il mandatario più titolo per trattenere quanto ricevuto. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe deciso la causa in modo non conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte anche laddove presuppone che il sottostante accordo intervenuto tra le parti avrebbe dovuto avere forma scritta sicchè di esso avrebbe dovuto darsi la prova per iscritto. La ricorrente sostiene che il conferimento di una procura e il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituirebbero elementi sufficienti per ritenere sussistente il conferimento della procura, con conseguente obbligo di render conto dell’attività compiuta e di rimettete al rappresentante quanto dovuto nell’espletamento dell’incarico.

Deduce la ricorrente che, pur a voler seguire il ragionamento della Corte di merito, secondo cui il contratto preliminare costituirebbe l’unico accordo intervenuto tra le parti, precedente alle procure di cui si discute, la censura formulata con il motivo all’esame va estesa “anche a tale aspetto”, perchè dalla disamina del testo del contratto preliminare del (OMISSIS) e delle due distinte procure speciali a vendere risulterebbe evidente “la totale assenza di un collegamento negoziale tra i tre distinti negozi, che si risolva in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una pratica finalità unitaria”.

3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno entrambi disattesi.

Gli stessi, oltre ad essere sostanzialmente generici e privi dell’indicazione di quando gran parte dei documenti in essi richiamati siano stati prodotti nel giudizio di merito e dove siano reperibili in questa sede (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547; Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161), ripropongono argomentazioni in fatto e in diritto che trovano adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale i motivi stessi risultano essere del tutto “scollegati”, non risultando così neppure validamente censurata la ratio decidedi.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA