Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20372 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato

D’ISIDORO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRINITAPOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il

dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MATASSA

NINO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22.9.09, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo D’Isidoro che si riporta

agli scritti, depositando note difensive;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“-Con sentenza 23 settembre 2009 la Corte d’appello di Bari, ha determinato l’indennità spettante all’attore S.C., per l’espropriazione di un’area edificabile, inserita in zona omogenea D2 – Aree per insediamenti produttivi, da parte del Comune di Trinitapoli, nella misura di Euro 171.990,00, oltre agli accessori.

Per la stima del valore venale del terreno la corte si è basata su un atto di trasferimento in data 13 novembre 2000 di un suolo inserito nel piano insediamenti produttivi, esponendo le ragioni per le quali riteneva di non poter utilizzare gli elementi indicati dal consulente di parte attrice. La corte ha invece escluso di poter provvedere sulla domanda d’indennità di occupazione, proposta in atto di citazione ma non più riproposta nel corso del giudizio nè in sede di precisazione delle conclusioni. “Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il signor S., con atto notificato a mezzo posta, consegnato all’ufficio postale il giorno 1 aprile 2010, per due motivi. Il comune resiste con controricorso.

“Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Il ricorso è stato consegnato dal procuratore del ricorrente all’ufficio postale, per la notificazione, dopo che era spirato il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis.

“Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il comune ha depositato una memoria.

All’udienza il ricorrente ha chiesto di depositare delle note difensive.

RITENUTO IN DIRITTO 3. – La richiesta del ricorrente, di depositare delle note difensive in udienza è inammissibile.

Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata dal Comune di Trinitapoli.

4. La corte ha considerato che, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1 la novella dell’art. 327 c.p.c., contenuta nell’art. 46, comma 17 della stessa legge si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, il giudizio dovendosi intendere unitariamente, avuto riguardo alla data di citazione introduttiva del giudizio di primo grado. Analogamente è stato già deciso con riguardo alla novella dell’art. 83 c.p.c., contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 45 cit. (Cass. ord. 26 marzo 2010 n. 7241), per la quale è applicabile la previsione del medesimo L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 cit. Il ricorso è pertanto tempestivo.

5. La corte ha quindi esaminato nel merito i due motivi:

con il primo motivo di ricorso si deduce, sotto la rubrica della violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, censure di merito, che il giudice di merito si sarebbe limitato a richiamare il ragionamento del consulente tecnico d’ufficio, disattendendo gli argomenti del suo consulente di parte;

con il secondo motivo si censura, sotto la rubrica della violazione di norme sul procedimento e del vizio di motivazione, la statuizione concernente la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione.

6. Come si rileva nella memoria depositata dal contro-ricorrente, i motivi così sintetizzati sono identici a quelli del ricorso proposto da C.S., assistita dallo stesso difensore dell’odierno ricorrente, contro lo stesso comune avverso altra sentenza emessa dalla medesima corte territoriale. Detto ricorso, portante il numero 8681/2010, è chiamato all’odierna udienza su altra relazione, depositata a norma dell’art. 380 bis c.p.c., che ritiene manifestamente infondato il primo motivo a norma dell’art. 375 c.c., n. 5 e inammissibile il secondo motivo.

7. La corte ritiene che tale giudizio debba valere anche con riferimento al contenuto del presente ricorso. Ed infatti:

Il primo motivo è contraddetto dalla lettura della sentenza, dalla quale risulta che la corte ha specificato le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere gli altri dati di comparazione forniti dal c.t.p., ed è pertanto manifestamente infondato.

Il secondo motivo è insufficiente, perchè non indica in alcun modo gli elementi relativi al merito della vicenda che costituivano condizioni necessarie dell’azione ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20 ed è pertanto inammissibile.

8. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA