Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20371 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15660-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.L., D.M.L., D.G.F., tutti in

qualità di eredi del sig. D.G.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato

SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA

VALZANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 336/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Puglia, con sentenza nr 336/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Lecce con cui era stato accolto il ricorso di D.G.V., nella sua qualità di legale rappresentante e socio della Immobiliare Costruzioni Mare-Terra s.n.c. avente ad oggetto l’avviso di accertamento per Irap anno 2005.

Rilevava che l’atto impugnato doveva ritenersi nullo sulla base di argomentazioni diverse da quelle cui era pervenuto il primo giudice.

Osservava in questa prospettiva che la verifica aveva origine dalla rilevata divergenza fra il valore dichiarato in diverse operazioni di trasferimento immobiliare ed il prezzo di mercato con conseguente addebito dei maggiori ricavi non indicati dalla società.

Sottolineava che gli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno dei suoi assunti costituiti essenzialmente dalla stipula di mutui a valori superiori a quelli dichiarati nei rogiti non avevano trovato corpo nelle risultanze di causa. In questa prospettiva evidenziava che non per tutti i trasferimenti erano stati stipulati mutui per valori superiori a quelli indicati negli atti cui non aveva comunque concorso la società venditrice.

Osservava poi che gli accertamenti dell’Ufficio si erano basati sulla relazione di stima redatta dall’agenzia del territorio sulla base del valore normale di riferimento, metodologia non “universamente attendibile già in epoca anteriore all’intervenuta abrogazione dei valori Omi in base alla L. n. 88 del 2009 che recepiva la Direttiva Comunitaria del 2008.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati si sono costituiti eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi motivi e comunque l’infondatezza nel merito.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Amministrazione finanziaria si duole che la CTR avrebbe errato nel non prendere in considerazione tutti gli elementi presuntivi indicati nell’atto impositivo.

Osserva infatti che la non veridicità dei dati riportati nell’atto di compravendita si sarebbe fondata oltre che sui valori Omi anche sulla perizia di stima redatta dall’Agenzia del territorio e dal valore dei mutui contratti da alcuni degli acquirenti dei beni.

Devono in via prioritaria esaminarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti i quali rilevano che il ricorso sarebbe stato sottoscritto da un avvocato non assegnatario dell’affare contenzioso in violazione della L. n. 103 del 1979, art. 19.

Lamentano poi che il predetto ricorso non avrebbe chiesto in modo univoco la cassazione della sentenza in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Le eccezioni sono infondate.

Con riferimento alla prima questione non vi è dubbio che il ricorso è stato sottoscritto da altro avvocato dello Stato, V.A., la cui qualità è dimostrata dall’attestazione dell’Ufficio dell’avvocatura dello Stato, legittimamente prodotta in questa sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto concernente l’ammissibilità del ricorso.

Giova, per ciò, richiamare la disposizione di cui alla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 1 (a norma del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato) e la successiva disposizione (art. 19), che consente la sostituzione degli avvocati dello Stato nella trattazione degli affari loro affidati, in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, per concludere che, attesa la consentita sostituibilità degli avvocati dello Stato nelle ipotesi considerate e la loro conseguente fungibilità, legittimamente il ricorso per cassazione, predisposto da un avvocato, possa essere sottoscritto da altro avvocato dello Stato per essere, il primo, assente al momento della notificazione.

Con riguardo alla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 si deve rilevare che dalla lettura complessiva del ricorso si evince la volontà di impugnare la sentenza della CTR di cui si chiede nelle conclusioni il suo annullamento a nulla rilevando che in un passaggio del ricorso si affermi, per mero errore, di proporre il ricorso per la conferma della pronuncia.

In ordine alla denunciata improcedibilità del ricorso per la mancata produzione in causa della sentenza impugnata se ne deve rilevare l’infondatezza essendo stata allegata agli atti di causa la decisione oggetto di contestazione.

Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso si osserva che la doglianza di violazione di legge si traduce in una non corretta valutazione delle risultanze di causa sicchè essa è inammissibile.

Vale difatti osservare che le espressioni “violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Ricorre in altri termini la violazione di legge ogni qualvolta vi è un vizio nell’individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame, la censura in discorso non pone in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate nella rubrica sopra menzionata, ma si misura in tutti i casi con la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, il quale come si è detto ha ritenuto non sufficientemente probanti i dati su cui l’Ufficio ha fondato il suo provvedimento impositivo.

Il motivo peraltro non assolve l’onere dell’autosufficienza.

E’ stato chiarito che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; 28 giugno 2017, n. 16147).

Onere questo che la ricorrente non ha assolto non solo non producendo l’atto impugnato ma neppure trascrivendo i passaggi più significativi.

Il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità vanno poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pozzuoli delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 3500, 00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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