Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20371 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 26/07/2019), n.20371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13202-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROCCO DI

TORREPADULA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/03/2014 R.G.N. 1837/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 4 marzo 2014, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed accoglieva l’opposizione proposta da M.F. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. nonchè di Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Esatri S.p.A.) avverso la cartella esattoriale notificata per la riscossione di contributi e sanzioni per mancata iscrizione alla gestione commercianti relativamente al periodo dal 2000 al 2009;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la non ravvisabilità dei presupposti per la iscrizione del M., già iscritto quale socio amministratore della Asaki S.r.l. alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, anche alla gestione commercianti per svolgere attività lavorativa all’interno dell’azienda, non risultando l’attività svolta dal M. nell’ambito di Asaki S.r.l. caratterizzata dal requisito della prevalenza con riguardo all’opera dallo stesso prestata nelle altre Società di cui era amministratore, dovendo ritenersi l’impegno in Asaki necessariamente limitato da quello profuso nelle altre Società di cui si occupava attivamente;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il M.;

che il M. controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo leggersi la disciplina invocata in termini per cui alla partecipazione al lavoro aziendale è riconducibile l’espletamento oltre che di un’attività esecutiva o materiale anche di un’attività organizzativa e direttiva, tuttavia distinguibile dall’attività di amministratore della società peraltro destinata a concretarsi nel compimento di alcuni atti tipici riservati dalla legge;

che questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr Cass. nn. 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all’esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base all’individuazione dell’attività “prevalente” (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012);

che si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell’interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell’esistenza dell’obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicchè la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203;

che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr, tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

che, nel caso in esame come negli altri casi riguardanti la medesima fattispecie anche se relativamente a periodi differenti di riscontro dell’omessa contribuzione (cfr. Cass. n. 2567/2016), il decisum della Corte territoriale è coerente con tali principi ed in particolare con il parametro normativo che richiede per l’iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attività lavorativa personale e prevalente, avendo la Corte territoriale, sul presupposto che l’attività svolta dal M. implicava l’espletamento presso la Asaki S.r.l. di compiti riconducibili al ruolo gestorio da questi ricoperto contestualmente all’espletamento di analogo incarico presso altre società, escluso, con accertamento di fatto in alcun modo investito di censura, l’obbligo del medesimo all’iscrizione presso la gestione commercianti;

che la ricostruzione fattuale alla base della decisione della Corte territoriale non risulta contrastata dall’Istituto ricorrente;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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