Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20371 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13911-2016 proposto da:

RO.SA. NOVA 2000 S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante ed amministratore unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI, 46, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO PAPE’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6276/14/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALI di ROMA, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla RO.SA. Nova 2000 srl avverso la sentenza n. 1875/32/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato si basava non solo sugli studi di settore, ma anche su congrue risposte alle controdeduzioni della società contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, con ciò dovendosi ritenere correttamente applicato lo speciale strumento accertativo, anche secondo la concretizzazione giurisprudenziale di legittimità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative in materia di accertamento con applicazione degli studi di settore e di prova presuntiva, poichè la CTR ha appiattito il proprio giudizio di merito sulla motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denunzia vizio motivazionale, poichè la CTR non ha adeguatamente basato la propria pronuncia di rigetto del suo gravame. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che:

-“I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1)” (Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01).

-“In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995 – 01);

-“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01)

-“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata è palesemente difforme da tutti tali principi di diritto, in quanto non ha puntualmente ed motivatamente argomentato circa i rispettivi oneri probatori delle parti. In particolare la CTR non ha compiuto l’analisi delle singole prove indiziarie allegate dalle parti, secondo il rispettivo onere, e quindi traendone una valutazione globale, ma si è limitata ad esprimere considerazioni meramente assertive e generiche sulle allegazioni difensive soprattutto della società contribuente, talchè non ne risultano compiutamente esternate le ragioni meritali reiettive.

Sotto quest’ultimo profilo la motivazione della sentenza impugnata non ha nemmeno considerato le ampie produzioni documentali della ricorrente nè le sue critiche alla rielaborazione contabile effettuata dall’Ente impositore, limitandosi ad asserzioni apodittiche e generiche. Così facendo il giudice tributario di appello non ha assolto il proprio obbligo motivazione nel “minimo costituzionale”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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