Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20371 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4557-2014 proposto da:

C.M., in qualità di direttore responsabile di (OMISSIS),

domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITO DONATI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANGELLA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FINEGIL EDITORIALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 568/2013 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato VITO DONATI;

udito l’Avvocato ALBERTO ANGELETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) C.M. pubblicò ioci causa su un sito web da lui diretto la notizia (falsa) che il presidente della squadra di calcio di Livorno intendeva vendere il club e rilevare una squadra di basket.

Il giorno dopo il quotidiano “Il Tirreno” pubblicò la notizia dello scherzo, definendolo “di dubbio gusto”.

C.M., reputando offensivo questo articolo, dopo avere invano richiesto al quotidiano di pubblicare un suo scritto definito di “replica/rettifica”, convenne dinanzi al Giudice di pace di Livorno l’editore (Finegil s.p.a.) e il direttore ( B.R.) del quotidiano “(OMISSIS)”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in tesi patito in conseguenza della mancata pubblicazione dello scritto di “replica/rettifica”.

2. Con sentenza 5.12.2011 n. 1479 il Giudice di pace rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Il Tribunale di Livorno con sentenza 27.5.2013 n. 568 rigettò l’appello.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.M., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il solo B.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.), sia dal vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione in merito all’invocato “carattere illegittimo dell’articolo pubblicato dal (OMISSIS)”, nè avrebbe adeguatamente considerato che l’articolo pubblicato dal (OMISSIS) eccedeva il diritto di cronaca e di critica.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come volta ad ottenere il risarcimento del danno “da mancata pubblicazione della dichiarazione di replica”, o rettifica che dir si voglia (p, 2, terzultimo capoverso, della sentenza impugnata).

Giusta o sbagliata che fosse, tale statuizione non è stata impugnata dall’odierno ricorrente.

Ne consegue che non forma oggetto del presente giudizio stabilire se l’articolo pubblicato dal “(OMISSIS)” fu o no diffamatorio, giacchè il thema decidendum è stato limitato dalla Corte d’appello alla liceità del rifiuto di pubblicazione della rettifica richiesta dall’odierno ricorrente.

Ne consegue che:

(a) la sentenza impugnata non contiene alcuna omessa pronuncia: il Tribunale correttamente non si è pronunciato sulla natura diffamatoria dell’articolo pubblicato dal (OMISSIS), perchè secondo la sua interpretazione della domanda il relativo accertamento non costituiva oggetto del giudizio;

(b) non avendo impugnato l’interpretazione della domanda, il ricorrente non ha interesse all’impugnazione, perchè anche nel caso di accoglimento del ricorso il giudice del rinvio, a causa del formarsi del giudicato, non potrebbe che esaminare la domanda di risarcimento del danno da omessa pubblicazione della rettifica, e non quella di risarcimento del danno da diffamazione in tesi causata dall’articolo pubblicato dal “(OMISSIS)”.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112 c.p.c.; L. 8 giugno 19448, n. 47); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato:

(a) sia nel ritenere che la “rettifica” di cui aveva chiesto la pubblicazione non fosse in realtà tale, ma solo una critica all’articolo col quale era stato criticato;

(b) sia nel ritenere – conseguentemente – che il direttore del (OMISSIS) avesse legittimamente rifiutato la pubblicazione della rettifica richiesta dall’odierno ricorrente.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente censura una tipica valutazione di merito, ovvero quale fosse l’effettivo contenuto dell’atto qualificato dal ricorrente come “rettifica”, e stabilire se esso fosse effettivamente una rettifica o meno.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.M. alla rifusione in favore di B.R. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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