Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20370 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13811-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI POR’T’OGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA COPPOLA S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

MIGLIACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE SELLITTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2514/28/2015 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 599/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso della Agenzia Coppola srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, a fronte della contestazione della contribuente, l’Ente impositore non aveva comprovato, come gli spettava, l’applicabilità dello studio di settore evocato nell’atto impositivo impugnato e che peraltro le allegazioni addotte dalla contribuente stessa sin dal contraddittorio endoprocedimentale erano adeguate quale giustificazione dello scostamento da detto studio.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso e memoria la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, poichè la CFR ha motivato il rigetto del gravame sottopostole in modo soltanto “apparente”.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che:

– a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01)

-“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).;

– “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

Orbene, la sentenza impugnata certamente non rientra nei paradigmi del primo principio di diritto ed è senz’altro nei limiti del “minimo costituzionale” configurati nel secondo principio di diritto, mentre la censura de qua mira ad ottenere un sindacato sul meritum causae sicuramente inibito a questa Corte secondo il terzo principio di diritto. La CTR infatti ha puntualmente, ancorchè sinteticamente, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa creditoria erariale oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, in particolare analizzando le difese della società contribuente circa l’inapplicabilità dello studio di settore utilizzato, correttamente ascrivendo all’agenzia fiscale l’onere di dimostrarne l’applicabilità concreta (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01).

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR non si è pronunciata su una delle sue allegazioni difensive, peraltro già addotta con la motivazione dell’atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 – 01).

A ben vedere l’agenzia fiscale lamenta l’omesso esame di un fatto ossia l’incoerenza dei redditi dichiarati da un socio-finanziatore della società contribuente quale elemento indiziario della sussistenza di ricavi non dichiarati e quindi della fondatezza della ripresa fiscale.

Così correttamente qualificata, la censura non è proponibile, stante la preclusione prevista in caso di “doppia conforme”, qual è quello in esame, dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.300 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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