Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20370 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4148-2014 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO FASCIONE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LAIKA CARAVANS SPA, elettivamente domiciliata a ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180 presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIANNINI che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA ZAZZERI giusta

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 1059/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato DANIELE CINTI per delega;

udito l’Avvocato STEFANO GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.C. convenne in giudizio la Laika Caravans per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un camper marca Laika, acquistato presso la concessionaria I Ropa Center s.r.l. di (OMISSIS). Chiese inoltre la restituzione del prezzo di acquisto e l’indennizzo per la mancata fruizione della programmata vacanza e il risarcimento di tutti danni subiti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. Espose che durante una traversata da Brindisi a Corfù il camper si era incendiato per la formazione di una miscela esplosiva all’interno della maxibauliera innescata da una scintilla di carica elettrostatica o da un corto circuito verificatosi nell’impianto elettrico di illuminazione del camper.

La convenuta costituitasi sostenne che non erano assolutamente chiare le circostanze produttive del sinistro che andavano in realtà addebitate al trasporto di materiale esplodente o infiammabile da parte dell’attore.

Il Tribunale di Firenze dichiarò inammissibile la domanda di risoluzione e di restituzione del prezzo, avendo l’attore invocato la responsabilità del produttore e che il contratto di compravendita era stato stipulato con la società I Ropa Center e non con la convenuta produttrice del mezzo. Accolse, invece, la domanda risarcitoria solo limitatamente al pregiudizio subito a causa della mancata fruizione della vacanza quantificandolo equitativamente in Euro 4000.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1059 del 27 giugno 2013.

3. Avverso tale decisione, S.C. propone ricorso in Cassazione sulla base di 5 motivi.

3.1 La società intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 101 c.p.c.. Nullità della sentenza e del procedimento per vizi di motivazione (art. 360, n. 4) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alle norme di cui al D.P.R. n. 224 del 1988 e agli artt. 1453 c.c. e ss., artt. 1492 c.c. e ss. – Nullità della sentenza o del procedimento per vizi della motivazione art. 360 n. 4 -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si duole il ricorrente, con i primi due motivi, che, come aveva già sottolineato nei precedenti gradi di giudizio, la difesa del produttore aveva pienamente accettato il contraddittorio anche in ordine alla domanda di natura contrattuale, come risulta dalle difese avversarie volte a dimostrare l’assenza di responsabilità sostanziale. Per tale motivo, il ricorrente aveva ritenuto che il suo apparente venditore aveva fatto solo da intermediario per l’acquisto del camper, e che quindi potesse essere tranquillamente scavalcato per rivolgersi direttamente a chi gli aveva fornito il mezzo, e cioè la casa madre Laika. Solo in grado di appello la controparte ha modificato completamente il proprio atteggiamento processuale, ed è passata a contestare la propria legittimazione passiva circa la risoluzione del contratto. Ha quindi errato il giudice del merito che non ha valutato tale cambiamento di difesa della Laika s.p.a.

Ed ancora la Corte d’Appello non ha valutato adeguatamente l’acquiescenza totale mostrata dalla casa produttrice circa la sentenza di primo grado che pure ne aveva accettato la totale responsabilità attribuitale circa la causazione del sinistro. La convenuta, del resto, non ha mai contestato la propria legittimazione sulla domanda contrattuale così accettando di discutere giudizialmente l’accusa di inadempimento sollevata dall’attore.

I motivi sono entrambi inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente si limita a dire che la controparte avrebbe accettato il contraddittorio ma non indica nè dove nè quando ciò si sia verificato. Ed in ogni caso i motivi sulla acquiescenza della convenuta sulla domanda contrattuale sarebbero ugualmente infondati in quanto la qualificazione della domanda spetta al giudice del merito e non potendo certo l’atteggiamento della parte alterare la natura della domanda ex D.P.R. n. 224 del 1988 nè legittimare una pronuncia risolutiva di un contratto di vendita, tra l’altro, inesistente con la convenuta.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 224 del 1988 e agli artt. 1493 e 1494 c.c. – Nullità della sentenza o del procedimento per vizi della motivazione art. 360 n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene il S. che la sua scelta di citare la Laika era giustificata anche dal fatto che nelle more era fallito l’intermediario e che quindi non avrebbe potuto garantire all’acquirente alcunchè, nè per la sostituzione del mezzo, nè per la restituzione del prezzo riscosso. Il produttore, invece, evocato in giudizio quale reale venditore ed anche in virtù di una lettura più che corretta delle norme al tempo vigenti, poteva e doveva garantire non solo il risarcimento del danno a persone e a beni diversi dal prodotto ma anche il pieno ristoro del consumatore acquirente.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 224 del 1988 e all’art. 2043 c.c. – Nullità della sentenza o del procedimento per vizi della motivazione art. 360 c.p.c., n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si lamenta che la corte fiorentina non ha esaminato la domanda risarcitoria nemmeno sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale tutelata dal codice civile, non potendosi, comunque, ritenere che la responsabilità che aveva ispirato il D.P.R. n. 224 del 1988 si trasformasse in una limitazione/abrogazione del codice civile.

I due motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati.

Per quanto riguardo il danno da risarcire, come correttamente statuito dal giudice dell’appello è la stessa normativa D.P.R. n. 224 del 1988, art. 11, evocata dal ricorrente, ad escludere che il risarcimento possa riguardare il prodotto difettoso. Mentre il ricorrente avrebbe potuto chiedere il risarcimento dei danni degli oggetti contenuti nel veicolo laddove avesse offerto la prova del danno. Che nel caso di specie non è stato fatto. Quanto, invece alla domanda effettuata ai sensi dell’art. 2043, è inammissibile perchè è questione nuova introdotta per la prima volta in questo grado del giudizio.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. – Condanna alle spese di lite”.

Si duole che la corte fiorentina lo abbia condannato rifondere le spese alla controparte e le spese di c.t.u..

Anche tale motivo è infondato perchè il giudice non è incorso in alcuna violazione degli articoli citati ma ha deciso secondo la regola della soccombenza.

5. In considerazione che la società intimata non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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