Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20370 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8613/2010 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 19, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA SUPPA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FAMA’ Giuseppe, giusta Delib. G.C. 9 febbraio 2010, n.

36 e giusta manato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.A. (OMISSIS), G.C.

G. (OMISSIS) (germani), elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

MARIA IDA OREFICE (Studio Legale VADALA’), rappresentati e difesi

dall’avvocato CHIAPPALONE Saverio, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 689/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 6.7.09, depositata il 31/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Corbucci (per delega avv.

Giuseppe Famà) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza in data 31 agosto 2009, la Corte d’appello di Catanzaro, ha liquidato le indennità di espropriazione e di occupazione legittima dell’area espropriata dal Comune di Vibo Valentia in danno dei signori G.C.A. e G., basandosi sulla relazione del consulente tecnico.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Vibo Valentia, per un unico motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con il ricorso si censura per vizi di motivazione la stima del valore dell’area espropriata, operata con il criterio sintetico comparativo, avendo la corte territoriale recepito il giudizio del consulente tecnico senza tener conto delle critiche alla relazione che sarebbero state formulate dal comune con l’ausilio del suo consulente.

Nell’esposizione delle censure il ricorrente, premesso che il consulente si era basato su determinati atti di trasferimento, tutti asseritamente privi del requisito dell’omogeneità, e dei quali si discute il contenuto senza riprodurlo, in violazione del principio dell’autosufficienza, omette di richiamare gli atti del giudizio – che andavano indicati specificamente a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed allegati, anche in tal caso a pena d’inammissibilità ex art. 369 c.p.c. – nei quali tali critiche sarebbero state formulate.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

3. La corte ha letto il ricorso, il controricorso e la relazione, della quale ha condiviso il contenuto e le conclusioni.

Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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