Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2037 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2037 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6029-2012 proposto da:
CAMPO GIOVANNI CMPGNN53S26D661Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FAZIO PIETROgiusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
OLIVERI LUIGI, OTERI ANNA, elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato
MARRAPODI IVAN, rappresentati e difesi dall’avvocato
SIRACUSANO NICOLA giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controrkorrenti contro

8228

3-5

Data pubblicazione: 30/01/2014

- intimati avverso il provvedimento n. R.G. 10140/2010 del TRIBUNALE di
MESSINA del 7/02/2012, depositato il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Ric. 2012 n. 06029 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione

ex

artt. 377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 6029 del 2012, “Campo Giovanni ha
proposto ricorso per la cassazione del provvedimento del

un provvedimento cautelare messo ante causam, ha dichiarato
la cessazione della materia del contendere, e ha disposto la
condanna alle spese di giudizio a carico del ricorrente in
applicazione del principio della soccombenza virtuale. A
sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell’art.
112 cpc, per avere il Collegio condannato la parte
soccombente alle spese, nonostante la parte vittoriosa nel
corso del giudizio ne avesse chiesto la compensazione.
Hanno resistito con controricorso Luigi Oliveri e Anna Oteri.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile. Anche dopo le modifiche del
procedimento cautelare uniforme introdotte sia mediante la l.
n. 80 del 2005 con la quale è stato garantito un regime di
tendenziale stabilità ai provvedimenti cautelari anticipatori
modificando l’art. 669 octies, sesto comma cod. proc. civ.,
sia mediante la l. n. 69 del 2009 che ha innovato in ordine
al regime delle spese di lite del procedimento cautelare
(art. 669 ocites, settimo comma cod. proc. civ.) abrogando,
in particolare, l’ultimo comma dell’art. 669 septies cod.

3

3912

Tribunale di Messina, pronunciato in sede di reclamo avverso

proc. civ. che prevedeva la possibilità di instaurare un
giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. esclusivamente sulla
statuizione relativa alle spese processuali, la Corte di
Cassazione ha mantenuto fermo il proprio orientamento

avverso il reclamo cautelare, anche se esclusivamente
riguardante la statuizione sulle spese processuali.
La recente pronuncia n. 11370 del 2011 (cui è seguita la
conforme n. 2264 del 2012) ha stabilito che “Il provvedimento
col quale 11 Tribunale, provvedendo “ante causam”, rigetti il
reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare,
ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e
condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura
di sentenza e non è ricorribile per cassazione al sensi
dell’art. 111 cost.; ne consegue che 11 reclamante
soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito
ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in
esso contenuta, deve farlo attraverso l’opposizione al
precetto intimato sulla base del detto provvedimento o
all’esecuzione iniziata sulla base di esso. (Fattispecie
relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l’entrata
in vigore della riforma di cui alla legge, 18 giugno 2009, n.
69).

Il medesimo principio era stato già affermato con

riferimento al quadro normativo anteriore alla 1. n. 69 del
2009 da Cass. 11800, 19276 e 23021 del 2012.
4

negativo sull’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla

memoria del ricorrente che il vizio di nullità della per
ultrapetizione non può essere esaminato alla luce della
inammissibilità, non scalfita dalle considerazioni della
parte, della proposizione del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013
Il Presidente

relazione depositata, osservando, con riferimento alla

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