Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2037 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31297/2005 proposto da:

S.A.L., S.G., S.F., S.

P., S.O., SA.PI., S.L., nella loro

qualità di eredi di S.M., M.P.L.

nella sua qualità di erede di S.S., M.N.,

M.C., M.S., M.M.I., nella

loro qualità di eredi di S.T., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI

Ernesto, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SODDU

GIANNETTO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Dott. Ing. C.M.,

Responsabile dell’Unità Territoriale Rete dell’aria di business Rete

Elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE EERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato URIGO Mario;

– controricorrente –

e contro

C.O., L.A.M.G., U.S.,

C.A., C.S.E., C.G.S., C.

S., C.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 547/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 08/10/2004, depositata il

21/10/2004, R.G.N. 124/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con sentenza del 21 ottobre 2004 per quello che interessa in questa sede, rigettava l’appello principale, proposto da S.A.L., S.G., S.P., S.M., S. S. e S.F. contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro – sezione Stralcio – del 10 settembre 2002;

accoglieva l’appello incidentale dell’ENEL Distribuzione, convenuta in giudizio dai S. e, per l’effetto, condannava gli appellanti in solido fra loro alla rifusione in favore dell’appellato Ente delle spese processuali del primo grado oltre che alle spese del secondo grado.

Nella sentenza di primo grado si rigettava la domanda proposta dagli eredi di S.N. tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti per la morte del loro congiunto, investito da una scarica elettrica mentre lavorava alla sistemazione delle condutture di un impianto di riscaldamento nell’edificio di un certo C.S..

Infatti, stazionando nei pressi della finestra del piano inferiore del fabbricato (stante la lunghezza del tubo in ferro che andava sistemato e la conseguenza difficoltà di trasporto) il loro congiunto porgeva il tubo stesso ad un collega e inavvertitamente aveva urtato i fili di una linea elettrica ad alta tensione (15.000 volts), sita nelle vicinanze dell’edificio.

A seguito della scarica elettrica il congiunto stramazzava al suolo e decedeva.

Contro la decisione di appello propongono ricorso per cassazione i S. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’ENEL Distribuzione s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Lamentano i ricorrenti con il primo motivo che il giudice dell’appello avrebbe violato o falsamente applicato la norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Infatti, le espressioni usate nell’atto di citazione “ricalcano la formula utilizzata dall’art. 2050 c.c., laddove si parla di “compito di evitare ..disastri”, “pericolose misure” “il proprietario non adottò …accorgimenti necessari ad evitare il pericolo”, “nessuno aveva avvertito del pericolo”, gli operai, “i sempre maggiori pericoli”, “la linea a bassa tensione …era la meno pericolosa ..di quella ad alta tensione..incombeva il maggior pericolo”” (p. 3-4 ricorso).

2.-Osserva il Collegio che il motivo, nei termini che seguono, merita accoglimento.

Al riguardo, la sentenza impugnata rigetta l’appello dei S. in base al fatto che “l’azione degli attori, quale emergente dall’atto introduttivo del giudizio e da tutti gli altri scritti difensivi (sino all’atto di appello ed al verbale di udienza davanti alla Corte del 16 febbraio 2004), si configura quale azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c., essendo stata delineata la condotta colposa dell’ente concorrente con quella di C.S., sostanzialmente ravvisata nell’omessa adozione delle necessarie misure precauzionali, sia al momento dell’installazione della linea elettrica fonte del mortale sinistro, per cui è causa, sia successivamente, quando lo sviluppo del centro urbano di (OMISSIS), la linea era stata lasciata nella stessa posizione, ossia a troppa esigua distanza dal fabbricato C.” (p. 13 sentenza impugnata).

Soltanto, continua il giudice dell’appello, “nell’atto di appello è un fugace cenno all’art. 2050 c.c. (non potendo valere, ai fini processuali, le argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado, le quali, come è noto, possono solo illustrare le questioni in discussione, non ampliarle) e solo col menzionato verbale del 16 febbraio 2004 si vuole espressamente fondare la responsabilità di Enel distribuzione sulle presunzione di cui all’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa) o art. 2051 c.c. (custodia della cosa, fonte di danno)”.

Ne discende, secondo il giudice del gravame, che la domanda ex artt. 2050 e 2051 c.c., con la conseguente inversione dell’onere della prova, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1 (anche nel testo previdente alla riforma della L. n. 353 del 1990) ed il rilievo va fatto anche di ufficio, oltre che nel caso in esame va detto che vi è stata eccezione di parte.

3.-Queste conclusioni, osserva il Collegio, sarebbero corrette se non fosse, ed emerge dalla stesa sentenza, contraddittoria e, quindi, errata la valutazione del dato documentale da parte del giudice di appello.

Infatti, da un lato quel giudice ritiene che nella azione dei S. la condotta dell’ENEL Distribuzione è delineata come omessa adozione delle misure minime necessarie precauzionali, trattandosi di linea elettrica di media tensione (p. 14 sentenza impugnata) e dall’altro condivide apoditticamente quanto ritenuto dal primo giudice, ovvero che si tratta di domanda spiegata ai sensi dell’art. 2043 c.c..

E’ pacifico che nel caso in esame i fatti allegati a fondamento della domanda siano gli stessi.

E’ sufficiente leggere la citazione introduttiva, di cui ampi stralci sono riportati, come visto, nel ricorso, ma alla cui lettura il Collegio può attingere stante la specifica censura processuale articolata nel motivo, per convincersi che sin dall’inizio i S. avevano attribuito all’ente e in concorso con il C. che “nessuno li aveva avvertiti del pericolo (ovviamente, gli operai che lavoravano n.d.r.).

Balzano evidenti in questa dolorosa vicenda le gravissime responsabilità di coloro che avevano il compito di evitare che dalla micidiale energia che percorreva i fili dell’elettrodotto potessero derivare simile disastro.

Si trattava, come sopra accennato, di una linea elettrica, rivelatasi di media tensione da 15.000 volts (a seguito di espletata CTU), ma non meno pericolosa ed è evidente che particolari misure avrebbero dovuto essere prese, e non lo furono, a tutela della incolumità pubblica sia al momento della sua installazione che successivamente quando con lo sviluppo edilizio di (OMISSIS) e di quella linea in particolare, la linea venne lasciata nello stesso stato, nonostante i sempre maggiori pericoli che essa rappresentava per la sicurezza delle persone.

Ma vi è di più.

Al momento di iniziare l’ampliamento del proprio fabbricato il C. S. espressamente chiese all’ENEL, proprietario e gestore della linea elettrica, lo spostamento della linea elettrica e l’ENEL provvide allo spostamento di una delle due linee che correvano per (OMISSIS), ma, guarda caso, di quella a bassa tensione, che in definitiva, era la meno pericolosa, non di quella ad alta tensione, dalla quale incombeva il pericolo maggiore e che distava appena due metri dal fabbricato del C. (p. 3 atto di citazione).

Appare ictu acuii che, pur non menzionandosi alcuna norma tipica ed operativa, l’evento dannoso, nella sua puntuale descrizione – non disconosciuta nè nel giudizio di primo grado nè nel secondo -, era stato individuato dagli attori come dovuto alla pericolosità della situazione in cui si era venuto a trovare e ad agire il loro congiunto, a causa della troppa esigua distanza delle linea elettrica e della trascuratezza dell’ENEL nello spostare quella linea.

In altri termini, il giudice dell’appello non ha tenuto conto del fatto che gli attori avessero attribuito il danno alla cosa (la linea elettrica), così come predisposta e cioè in modo da rendere probabile l’evento dannoso.

In questo modo, quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello non ci si trova dinanzi ad una inammissibile domanda, perchè non richiesta in prime cure, bensì dinanzi ad un motivo di gravame in ordine alla sentenza in appello impugnata, che non aveva tenuto conto degli elementi concreti posti a fondamento della originaria domanda.

Nella specie, con l’atto introduttivo del giudizio si ravvisava la condotta colposa dell’ENTE “nell’omessa adozione delle necessarie misure precauzionali, sia al momento della installazione della linea elettrica fonte del sinistro mortale per cui è causa, sia successivamente, quando nonostante lo sviluppo urbanistico di (OMISSIS), la linea era stata lasciata nelle stessa posizione a troppo esigua distanza del fabbricato”.

E di questo da atto la stessa sentenza, allorchè esamina al punto 5.1. l’appello dei S., a dimostrazione del fatto che anche il giudice l’ha percepita come collegata alla installazione della linea elettrica e alla omissione, denunciata nell’atto di citazione, di ogni precauzione minimale onde evitare episodi simili, stante lo sviluppo urbanistico di (OMISSIS).

Nè va trascurato quanto è – ed è pacifico – sia accaduto nel senso che l’incidente è occorso nell’esercizio di una situazione obbiettivamente pericolosa perchè il S. lavorava in prossimità di una linea elettrica di “seconda classe”, ovvero a tensione superiore a 1000 volts, ma inferiore a 30.000 volts (v.p. 14 sentenza impugnata).

Orbene, ritiene il Collegio che la semplice lettura di questi passaggi della decisione inducono ad evidenziare l’intrinseco errore di essa, allorchè i giudici dell’appello hanno dichiarato inammissibile il motivo di appello, con il quale si censurava la pronuncia di primo grado sul punto, in quanto sia dall’atto di citazione, quale riportato in sintesi dagli stessi giudici sia dai brani motivazionali emergono tutti gli elementi identificativi di una domanda ex art. 2050 c.c., ovvero fondata su di una causa petendi diversi da quella ritenuta inquadrabile nell’art. 2043 c.c..

Nel caso in esame il giudice dell’appello si è limitato a prendere atto che nella formulazione descrittiva non vi era “nessun accenno all’art. 2050 c.c., nella citazione sino all’atto di appello ed al verbale di udienza davanti alla Corte del 16 febbraio 2004” (v.p. 13 sentenza impugnata) ed ha fondato la sua decisione, ritenendo che si fosse inoltrata domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo nuova la domanda ex art. 2050 c.c., avanzata nel corso del giudizio di appello.

Fondandosi su principi consolidati di questa Corte (cui si richiama, in modo esplicito – p. 13 sentenza impugnata) e che in questa sede vanno ribaditi, il giudice dell’appello ha ritenuto inammissibile la domanda stessa, ed alla luce della decisione presa ha poi ha esaminato la condotta dell’ENEL per ritenerla corretta (v. p. 14-15 sentenza impugnata).

Tuttavia, il giudice del gravame non ha tenuto conto, nel caso che interessa, che i fatti allegati a sostegno dell’appello sono i medesimi di quelli allegati in primo grado, per cui la domanda di affermazione della responsabilità ex art. 2050 c.c., poteva essere considerata diversa, nuova e quindi inammissibile solo se implicava l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati.

Nè alcun rilievo può assumere la circostanza emersa nel corso del giudizio, a seguito di espletata CTU secondo cui la linea elettrica era a media e non ad alta tensione, nè rilevano le incerte risultanze testimoniali, in quanto entrambi questi elementi processuali potranno valere ai fini di eventuale concorso di colpa, ma non già per escludere in thesi la responsabilità ex art. 2050 c.c., e, comunque, sono stati valutati seguendo il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2043 c.c., come detto, erroneamente applicato al caso in esame.

Infatti, quando, sin dall’atto introduttivo della causa appaia evidente, come nella specie, che la parte abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (la linea elettrica, nella specie, che veniva urtata dal tubo di ferro in mano al S.) l’invocazione della speciale responsabilità ex art. 2050 c.c., si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto consentita al giudice dell’appello (Cass. n. 4591/08, in motivazione) e, una volta operata quella qualificazione, il giudice potrà e dovrà valutare le testimonianze e le prove raccolte.

Questo criterio si raccorda a quella costante giurisprudenza, in virtù della quale, ai fini di una corretta formulazione della domanda, il giudice deve avere riguardo al contenuto della pretesa fatta valere nonchè al titolo della responsabilità, quale emerge dai fatti allegati e documentati (Cass. n. 22665/04, tra le tante).

Ne consegue che va accolto il primo motivo nei termini sopra espressi, con evidente assorbimento del secondo, concernente sostanzialmente il regime e la valutazione delle prove, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio, statuendosi il seguente principio di diritto:

“La domanda di affermazione della responsabilità per esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.) deve essere considerata dal giudice di appello diversa e nuova e, dunque, inammissibile,rispetto a quella che in primo grado era stata qualificata come di normale responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio”.

Per completezza va, inoltre, affermato che, in ordine alle deduzioni svolte nel controricorso nella parte in cui, alla fine dello stesso, si ripropongono “per scrupolo difensivo e in via meramente subordinata” eccezioni anche preliminari già sollevate nel corso del primo e del secondo grado, il Collegio tiene a precisare che tali deduzioni non possono essere prese in considerazione sotto nessun profilo perchè non dedotte con apposito ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo dì ricorso, assorbito il secondo e cassa con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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