Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20369 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20369 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 4689-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.17. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GALANO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MARSI CO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRA STASI;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 1865/25/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata

del

04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1865/25/2016, depositata il 14 luglio 2016, la CTR
della Puglia — sezione staccata di Foggia — rigettò l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Galano Costruzioni S.r.l.
avverso la sentenza della CTP di Foggia, che aveva accolto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per IRAP
relativa agli anni 2009 e 2010.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente, ora in liquidazione, resiste con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria adesiva alla proposta depositata in
atti dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli arti. 148 c.p.c., 2697 c.c., 25 e
26 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. per avere ritenuto l’Amministrazione incorsa in decadenza, ai
Ric. 2017 n. 04689 sez. MT – ud. 04-04-2018
-2-

NAPOLIT.,\NO.

sensi del succitato art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sul presupposto che la
relata della copia consegnata al destinatario recasse in bianco la data di
notifica dell’atto, non potendo la data di presunta notifica della cartella
in data 2 ottobre 2014, risultante dall’analoga relata prodotta in copia
fotostatica, la cui conformità all’originale era stata disconosciuta dalla

dell’Amministrazione dalla potestà impositiva per le annualità di
riferimento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli articoli 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973, 2697 c.c. e
2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ritenendo che la
pronuncia impugnata, privilegiando il dato emergente dalla relata in
bianco quanto alla data di notifica consegnata alla destinataria dell’atto,
avesse violato l’onere della prova spettante a quest’ultima nel senso di
dimostrare che la notifica non si fosse perfezionata in data 2 ottobre
2014, come da documento prodotto in copia in atti
dall’Amministrazione.
3. 1 due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto
tra loro strettamente connessi.
Premesso che nella fattispecie in esame si verte in tema di notifica della
cartella tramite messo autorizzato, equiparabile a quella compiuta
tramite ufficiale giudiziario, ne deriva, come rilevato specificamente da
questa Corte in tema di notifica di cartella esattoriale in tema di
contributi previdenziali, che la mancata indicazione, nella copia
notificata della cartella, della data di consegna dell’atto al destinatario
comporta una nullità insanabile della notifica, che in ogni caso
l’eventuale opposizione tardiva non è idonea a rimuovere, senza alcun
onere del notificato di dedurre l’esistenza di un pregiudizio (cfr. Cass.
sez. lav. 7 marzo 2017, n. 5691; Cass. sez. lav. 13 gennaio 2012, n.
Ric. 2017 n. 04689 sez. MT – ud. 04-04-2018
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contribuente, essere sufficiente ad evitare l’eccepita decadenza

398).
A ciò consegue che la nullità in questione impedisce che la cartella
oggetto della notifica affetta da nullità insanabile possa produrre
effetto alcuno, ivi compreso quello di evitare la decadenza
dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva in fase di riscossione

disconosciuta, esibita da controparte (cfr. Cass. sez. 5, 28 febbraio
2017, n. 5077), risultasse apposta una data che avrebbe evitato la
decadenza in questione.
Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,
comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2900,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in
favore del difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo
fattone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2018
ente

eccepita da controparte, a nulla rilevando che dalla copia, peraltro

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