Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20369 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20369

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13640-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO

147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULLI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6145/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 6 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da S.M. avverso la sentenza n. 12152/45/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che il gravame era fondato sia perchè l’accertamento sintetico “redditometrico” de quo non era fondato, come giuridicamente indispensabile, su presunzioni “gravi, precise, concordanti” sia perchè comunque il contribuente aveva dato prove contrarie adeguate agli “indici redditometrici” sia perchè difettava il contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato memoria.

Considerato che:

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, poichè la CTR ha affermato che gli “indici redditometrici” costituiscono una presunzione semplice e non legale, ancorchè relativa.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989 – 01).

Nell’affermare invece che la presunzione in questione non è “legale” (relativa), ma “semplice”, la sentenza impugnata è sicuramente incorsa nel denunciato vizio di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

La fondatezza del mezzo de quo è assorbente del primo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, poichè la CTR ha evidenziato la carenza del contraddittorio endoprocedimentale.

La censura è fondata.

Risulta invero pacifico che tale contraddittorio vi è stato, mediante invio di un questionario, al quale il contribuente ha risposto con memoria, e che peraltro di ciò si è dato atto e se ne è tenuto conto nell’atto impositivo impugnato.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – vi è doglianza di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., poichè la CFR ha affermato l’adeguatezza delle allegazioni difensive e probatorie del contribuente, nell’ambito oggettuale definito dalla prima disposizione legislativa.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514 – 01).

La sentenza impugnata si discosta palesemente da tale principio di diritto, limitandosi a considerazioni del tutto generiche e prive di alcuna considerazione eziologica circa la possidenza del S. e l’utilizzo di una delle auto considerate quale “indice redditometrico”. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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