Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20369 del 16/07/2021
Cassazione civile sez. I, 16/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 16/07/2021), n.20369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35928/2018 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Masuelli, giusta
procura rilasciata con separato atto allegato al ricorso.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale Torino, Ministero dell’interno.
– intimato –
e contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Torino, S.B., cittadino del Gambia, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 5359/2018, depositato il 23 ottobre 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al richiedente della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del medesimo, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso S.B. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva, in via pregiudiziale, il Collegio che il terzo motivo di ricorso involge la questione relativa alla rilevanza, ai fini della concessione della protezione umanitaria, dell’integrazione sociale del richiedente in Italia che, nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto “documentata”, ma non costituente “di per sé ragione sufficientemente idonea al riconoscimento della cd. protezione umanitaria”. Proprio tale questione è stata, peraltro, rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza dell’11 dicembre 2020, n. 28316.
2. Per tali ragioni si ravvisa l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021