Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20369 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11171/2013 proposto da:

ECOTEC DI A.M. & C. SAS, in persona del suo legale

rappresentante p.t. M.A., considerata domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PLAISANT giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 361/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata in data 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, Ecotec di A.M. s.a.s. chiedendo la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, del contratto di affitto stipulato nel (OMISSIS) e con cui A.G. e A.G.M. avevano concesso in godimento alla società convenuta un terreno sito in agro di (OMISSIS) per lo sfruttamento di una cava di trachite, al canone mensile di Euro 1.000,00, deducendo che l’affittuaria non versava il canone da (OMISSIS); chiedeva, altresì, l’attore il rilascio del fondo e il pagamento di quanto dovuto.

La società convenuta si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’inadempimento dell’attore, avendo i locatori ceduto parte del terreno affittato a terzi e avendo lasciato lo stesso ingombro di macchinari e attrezzature del precedente gestore.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1410/2011, riteneva provato che tra le parti era intercorso un contratto di affitto di un terreno di proprietà di A.G., rilevava che era onere dell’affittuaria dare la prova della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della sua obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, prova non offerta, in quanto era emerso che sul terreno risultavano collocati due macchinari facilmente rimovibili, i quali non ostacolavano il godimento del terreno da parte di Ecotec di A.M. s.a.s., e rilevava, altresì, che non era stato provato che l’ A. avesse ceduto in proprietà a terzi parte del terreno già concesso in affitto. Pertanto il Tribunale di Sassari, ritenendo sussistente l’inadempimento della società convenuta al pagamento del canone, accoglieva la domanda di risoluzione e di rilascio proposta dall’attore e condannava Ecotec di A.M. s.a.s. al pagamento di Euro 26.000,00 a titolo di canoni dovuti.

Avverso tale decisione la società soccombente proponeva gravame, cui resisteva A.G..

La Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 11 dicembre 2012, rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Ecotec di A.M. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. A.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 1418 c.c., comma 1 e art. 1420 c.c., in relazione alla L. 30 novembre 2004, n. 311, art. 1, comma 345 (recte 30/12/2004)”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disatteso l’eccezione – da essa proposta con le memorie conclusionali in grado di appello – di nullità del contratto ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, per omessa registrazione dello stesso, in difetto di prova di tale omessa registrazione e ritenendo altresì che emergesse dallo stesso contratto che era prevista la registrazione e che essa fosse posta a carico dell’affittuaria, così ritenendo detta Corte l’eccezione proposta come rilevabile unicamente ad istanza di parte. Assume la ricorrente che la semplice esistenza di una previsione contrattuale con cui le parti abbiano regolamentato gli oneri dei futuri costi di registrazione non potrebbe, di per sè, indurre a ritenere superata l’eccepita nullità, sia perchè del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10 e 17, pongono l’obbligo di registrazione a carico di entrambi i contraenti nei tempi previsti, sia perchè l’art. 16, comma 4, del medesimo decreto dispone che l’ufficio annota in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o della denuncia la data e il numero di registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa, annotazione non rinvenuta dalla Corte di merito su entrambe le copie del contratto prodotte. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative è rilevabile d’ufficio e richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012.

2. Con il secondo motivo, lamentando “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2697, 1360 e 1423 c.c., in relazione alla L. 30 novembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (recte 30/12/2004)”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata, pur a voler considerare l’eccezione proposta come relativa a mera inefficacia del contratto, come ritenuto da alcune pronunce di merito, secondo cui la registrazione del contratto costituirebbe condicio iuris, in quanto, a suo avviso, l’avveramento della condizione, cui sarebbe subordinata la validità del contratto, integrerebbe un elemento costitutivo della domanda di risoluzione del contratto e, pertanto, il relativo onere probatorio dovrebbe essere posto a carico dell’ A.. Così opinando, secondo la ricorrente, la deduzione sollevata al riguardo non costituirebbe un’eccezione in senso proprio bensì una mera difesa non soggetta ad alcun termine di decadenza, dovendo la carenza di un fatto costitutivo del diritto dell’attore essere rilevato d’ufficio dal giudice. Assume la ricorrente che, mancando, nella specie, la prova della registrazione del contratto in questione e non potendo valere a convalidare il contratto nullo una eventuale futura registrazione, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento dei canoni scaduti non avrebbe potuto essere accolta.

3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione degli artt. 1455, 1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, n. 5”.

Nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la Ecotec di A.M. & C. s.a.s. non abbia provato i fatti posti a fondamento dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., da essa sollevata, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia accolto l’istanza volta alla nomina di un C.T.U. “per l’individuazione dell’ubicazione della cava, del bacino e del piazzale, nonchè per la misurazione del tratto di terreno che era stato lasciato nella disponibilità della società convenuta in seguito alla compravendita tra l’attore ed i P…. ed in particolare per la misurazione delle parti indicate in bianco nella planimetria allegata alla scrittura privata per l’affitto del fondo, per verificare se corrispondente a circa 80.000=mq, e per la misurazione di quello tratteggiato, per la stessa ragione”. Assume la ricorrente che l’oggetto del contratto in questione era rappresentato da un terreno di circa 80.000 mq, delimitato da picchetti in cemento, su cui insisteva una cava di tracheite per l’intera estensione da sfruttare fino all’esaurimento delle potenzialità del giacimento, con la facoltà per l’affittuario – prevista dalla lettera d) del contratto di affitto – di estendere, con le necessarie autorizzazioni, lo sfruttamento del giacimento sull’ulteriore parte del fondo rimasta inizialmente esclusa dal contratto.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1460 c.c., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che anche l’eventuale occupazione di parte dell’area concessa in affitto da parte di terzi avrebbe giustificato una riduzione del canone ma non il suo mancato pagamento, in quanto, ad avviso della ricorrente, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dovrebbe essere “parametrata all’interesse dell’alta parte, ed in particolare alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto nonchè al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione”.

Infine, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che Ecotec di A.M. & C. s.a.s. non avrebbe assolto l’onere della prova in relazione alle eccezioni proposte ex art. 1460 c.c., in quanto il dedotto avvenuto spossessamento di parte del fondo oggetto del contratto era stato confermato in sede di interrogatorio formale dall’ A. e dalle testimonianze di P.P.M. e di P.S., tranne che per l’esatta misura della superficie di terreno ceduta, sicchè risultava ancor più rilevante la chiesta c.t.u..

4. Con il quarto motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360, n. 5. Violazione degli artt. 1455, 1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente deduce di essersi opposta alla risoluzione del contratto per suo inadempimento in quanto, a suo avviso, lo sfruttamento della cava di tracheite oggetto del contratto era stato reso impossibile dallo stesso A. che, al momento della stipula del contratto di cui si discute in causa, aveva in corso una controversia giudiziale con il precedente conduttore del medesimo fondo, C.F., che aveva abbandonato in loco macchinari ed attrezzature che non potevano essere spostati perchè sottoposti a sequestro giudiziario e che impedivano lo sfruttamento della cava.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nulla sarebbe dato sapere circa le vicissitudini intercorse tra Ecotec e il C., assumendo che sul punto avrebbe dedotto nei suoi atti difensivi, richiamando il contratto e alcuni atti da essa depositati in un diverso procedimento instaurato dal C., sostenendo che le vicende del trasferimento dell’autorizzazione regionale alla coltivazione della cava costituivano parte integrante del contratto di affitto di cui si discute in causa e rappresentando che l’ A. aveva confermato in sede di interrogatorio formale che i detti mezzi, di proprietà del precedente gestore, erano “sotto sequestro”, non potevano essere spostati e di aver rappresentato ciò al M..

5. Tutti i motivi proposti, che ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Ed invero, tutti i motivi del ricorso si fondano sul contratto di affitto (e il terzo motivo anche sulla planimetria ad esso allegata) stipulato tra le parti in data (OMISSIS) del quale però in ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, pur essendo stato indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, non viene riportato il testo integrale ma solo alcune parti estrapolate dall’intero contesto, l’esame del quale si appalesa, invece, rilevante ai fini della decisione (ex plurimis, v. Cass. 12/12/2014, n. 26174) soprattutto, ma non solo, alla luce di quanto dedotto con il terzo motivo; parimenti non viene riportato nel quarto motivo neppure in sintesi il contenuto degli atti indicati nell’illustrazione del detto mezzo (v. p. 22 del ricorso) che, peraltro si assumono depositati dalla ricorrente in un diverso procedimento, nè è stato precisato quando gli stessi siano stati prodotti nel giudizio di merito e dove essi siano ora reperibili.

A quanto precede, con riferimento ai primi due motivi,va aggiunto, per completezza, che con sentenza 8/01/2016, n. 132, questa Corte ha affermato, e tanto va ribadito in questa sede, che, sebbene la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (secondo cui “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”), non qualifichi “l’unità immobiliare” cui si riferisce come “urbana”, il riferimento a quest’ultima può ritenersi implicito nell’impossibilità di riferire l’espressione ad immobili iscritti invece al catasto terreni, cui sembra – sulla base di quanto indicato dalla stessa ricorrente a p. 1 del ricorso riferirsi il contratto in questione.

Infine, va evidenziato che con il secondo e il quarto motivo la ricorrente tende anche ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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