Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20369 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8602/2010 proposto da:

COMUNE DI ARPAISE (OMISSIS) in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAPA Gennaro, giusta Delib.

Giunta Comune 23 febbraio 2010, n. 7 e giusta procura alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARLO

PARENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3451/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14.10.09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza in data 20 novembre 2009, la Corte d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente sia l’appello principale del Comune di Arpaise e sia l’appello incidentale del signor C.M. contro la sentenza del Tribunale di Benevento 7 agosto 2003, condannò il comune a restituire al C. la superficie fondiaria di sua proprietà illegittimamente occupata, e a risarcire i danni da questi subiti per l’illegittima occupazione del fondo, liquidati in Euro 137.619,96, al netto di quanto già corrisposto per lo stesso titolo, con rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Arpaise, per quattro motivi. Il signor C. resiste con controricorso notificato il 29 aprile 2010.

Il ricorso potrà essere deciso in Camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso si censura per violazione dell’art. 1 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, l’affermazione nell’impugnata sentenza della giurisdizione del giudice ordinario, sull’assunto che le nuove norme di quel decreto sono entrate in vigore il 31 marzo 1998, prima dell’inizio del presente giudizio, avvenuto con la notifica della citazione da parte dell’attore il 4 aprile 1998.

Sul punto, essendosi già pronunciate le sezioni unite della corte, non occorre rimettere il ricorso al loro esame, e il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato, perchè in contrasto con la sentenza delle sezioni unite 10 luglio 2006 n. 15610, per la quale, a norma dell’art. 45, comma 18 del citato decreto, nei procedimenti pendenti al 30 giugno 1998 resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme in vigore a quella data.

Con i motivi secondo, capo A, e quarto, si lamenta che sia stata ritenuta ammissibile in appello la formulazione della domanda di risarcimento per equivalente, in sostituzione di quella di risarcimento in forma specifica formulata in primo grado, in violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello.

Anche questo motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale L’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Con i motivi secondo, capi B) e C), e terzo, il ricorrente censura l’affermazione che il C. abbia subito un danno e la determinazione del costo della rimessione in pristino del fondo, e sostiene che le cifre sarebbero state gonfiate.

Le censure in questione tendo ad un riesame del fatto non consentito in questa sede di legittimità e sono pertanto inammissibili.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Una richiesta di rinvio della trattazione del ricorso per impedimento del difensore dello stesso ricorrente non è stata accolta perchè, anche trascurando il fatto che la gravità dell’inadempimento deve essere tale da implicare l’impossibilità del difensore di partecipare all’udienza, tale non essendo una prescrizione di riposo, l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (Cass. 19 marzo 2010 n. 6753), e non può trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto. Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, consente infatti all’avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave inadempimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell’eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest’ultimo, sicchè l’attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all’esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (Sez. un. 25 maggio 1999 n. 289).

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata e, in relazione alla questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente, ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 374, comma 1, nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 8, supponga un’assegnazione del Primo presidente che nel caso presente non vi è stata.

4. Considerato che con il primo motivo di ricorso è stata sollevata una questione di giurisdizione, il ricorso deve essere rimesso al primo presidente per la sua assegnazione a norma dell’art. 374 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa al primo presidente della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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