Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20368 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 383-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

R.M., R.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

AGOSTINO CALIFANO, PAOLO PUGLIESE;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 216/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/06/2013 R.G.N. 115/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Genova, con sentenze nn. 1856 e 1609/2012, accoglieva le opposizioni proposte da M., F. e R.G. avverso le cartelle esattoriali emesse nei loro confronti da Equitalia Nord s.p.a. nell’interesse dell’INPS, revocava le cartelle opposte ritenendo estinti per prescrizione i crediti in esse portati, distinti da quelli relativi al Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, detti crediti derivavano dalla sentenza della Corte d’appello genovese n. 343 del 29 luglio 2009 che, riformando la decisione del primo giudice, aveva condannato la Allestimenti R.G. e Figlio s.r.l. a pagare all’INPS la somma di Euro 1.718.977,57; la detta società, tuttavia, era stata cancellata dal registro delle imprese il 27 ottobre 2004 motivo per il quale l’istituto aveva notificato in data 5 maggio 2011 le cartelle opposte ai soci quali coobbligati in solido con la società estinta per l’importo totale di Euro 1.718.977,18, chiedendo a ciascuno di essi di pagare l’utile distribuito con il bilancio finale di liquidazione, pari ad Euro 14.100,70 ciascuno per M. e R.F. ed Euro 37.601,86 per R.G. mentre altra cartella era stata notificata a ciascuno di essi, quali eredi di V.L., socia deceduta, per Euro 14.100.70;

2. tali decisioni venivano confermate, con diversa motivazione, con sentenza del 21 giugno 2013, dalla Corte di Appello di Genova, ad avviso della quale e per quanto ancora di rilievo in questa sede: doveva trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui “Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;…”; i soci erano subentrati alla società nell’obbligo di questa, accertato con la citata sentenza del 29 luglio 2009 della Corte, e nei loro confronti la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal passaggio in giudicato di detta sentenza sicchè alla data di notifica delle opposte cartelle (il 5 maggio 2011) non era ancora decorso; la pretesa contributiva era infondata in quanto dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla commercialista della società, non era rimasta provata l’effettiva distribuzione e riscossione da parte dei soci degli utili all’esito del bilancio finale di liquidazione della società;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS – in proprio e nella indicata qualità – nei confronti di M. e R.F. e di Equitalia Nord s.p.a.; M. e R.F. resistono con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. in relazione agli artt. 1294,1310e 2943 c.c. nonchè della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto prescritti i crediti di cui alle opposte cartelle;

5. il motivo è inammissibile in quanto non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che, come esposto nello storico di lite, dopo aver ritenuto non prescritti i crediti portati nelle cartelle esattoriali opposte, nel merito, ha argomentato sulla mancanza di prova di una effettiva distribuzione degli utili tra i soci all’esito della liquidazione della società, presupposto questo perchè potesse operare il disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2, (nel testo risultante dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4) per il quale, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “…fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione..”;

6. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore di F. e R.M.; nulla per le spese nei riguardi di Equitalia Nord s.p.a. rimasta intimata;

8. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, commam 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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