Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20368 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6204-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HENKOT GMBH, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.ELEONORA D’ARBOREA 30, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 3601/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REG

TONALE di MILANO, depositata il 11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Ires dell’anno di imposta 2006, l’amministrazione finanziaria deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132”, per averne la C.T.R. rigettato l’appello sul rilievo assorbente che, in mancanza di deposito della “copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria”, fosse impossibile verificare la effettiva “esistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, anche se il reato, potrebbe, in concreto, non sussistere”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato interno formulata a pag. 7 del controricorso, con riguardo alla pretesa “seconda ratio decidendi” della pronuncia di primo grado, asseritamente già sollevata dinanzi alla C.T.R., che però non ne dà atto in sentenza, riportandovi solo altre controdeduzioni del contribuente ed il relativo appello incidentale, parimenti respinto (sia pure solo in motivazione), forse in ragione del ritenuto effetto assorbente del rigetto dell’appello dell’amministrazione per intervenuta decadenza dal potere accertativo;

4. va invece accolto il ricorso, non essendosi il giudice a quo attenuto ai principi elaborati da questa Corte e dalla Corte Costituzionale, in base ai quali: I) il “raddoppio” deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando perciò irrilevante che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (dato anche il regime del cd. “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 20); II) “detto obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi di un reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (anche se sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento, al pari dell’antigiuridicità e del dolo, resta riservato all’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita”; III) “il medesimo obbligo opera in base a condizioni obiettivamente rilevabili, considerato che anche il pubblico ufficiale non potrebbe liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, dovendola presentare prontamente, pena la commissione del reato di cui all’art. 361 cip. per il caso di ritardo od omissione nella denuncia”; IV) “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione dell’atto impositivo o di contestazione delle sanzioni, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza (cioè circa la sussistenza di una notitia criminis dotata di fumus) ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle menzionate disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”; V) “in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di provare i presupposti dell’obbligo di denuncia penale (non certo l’esistenza del reato) è a carico dell’amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo” (Corte Cost. 247/11; Cass. 26037/16, 13483/16, 9727/16, 9725/16, 6728/16, 1171/16, 20043/15, 9974/15);

5. la sentenza impugnata risulta in contrasto con i principi sopra enunciati, laddove ha ritenuto preclusa l’operatività del raddoppio dei termini in esame solo in ragione della mancata allegazione di “copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria”, adempimento formalmente non previsto e sostanzialmente non necessario, essendo demandato al giudice di merito il “mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale” (cfr. Cass. Sez. 6-5, nn. 11207/17, 11080/17, 9427/17, 9322/17, 11171/16; Sez. 5, n. 16679/16);

6. occorre infine precisare che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, non rilevano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione della D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. Sez. 5, n. 26037/16 e n. 16728/16).

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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