Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20368 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. I, 16/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

W.A., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Valentina Nanula, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Milano, via Besana 3;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Milano;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositata il

11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2021 dal Consigliere Alessandro M. Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Milano il 31/05/2019.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa motivazione del provvedimento, nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29 e 7.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il procedimento deve essere rinviato al nuovo ruolo.

Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al prefetto, ai sensi, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex plurimis, Sez. 1, ord. n. 12665 del 13/05/2019, Rv. 653771; Sez. 6 – 1, ord. n. 16178 del 30/07/2015, Rv. 636358). Nella fattispecie in esame non risulta provata la corretta notificazione del ricorso, perché lo stesso risulta notificato al Prefetto presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, laddove tale adempimento andava eseguito nei confronti del Prefetto presso il suo ufficio.

Va dunque disposto il rinvio a nuovo ruolo, con assegnazione al ricorrente del termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto nel suo ufficio.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Milano, nel suo ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

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