Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20368 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19834/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, emessa il 10/12/2014 depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.P., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 101/3/2015, depositata il 2 febbraio 2015, con la quale in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa all’anno (OMISSIS).

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente per l’espletamento di prestazioni accessorie e del tutto necessarie, quali quelle per la pulizia dell’ambulatorio, l’assistenza infermieristica e di ricezione delle telefonate e ricevimento dei pazienti, affermava la mancanza di autonoma organizzazione, non rilevandosi un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale deve ritenersi circostanza sufficiente a configurare il presupposto d’imposta, anche con riferimento ai c.d. medici convenzionati.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss. Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, si sia avvalso della collaborazione di un solo dipendente, al solo fine dello svolgimento di attività meramente esecutive e strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale in conformità a quanto previsto dall’art. 22 Contratto Collettivo nazionale ex D.P.R. n. 270 del 2000.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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