Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20368 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.E. (nato a (OMISSIS)), F.

M.R. (OMISSIS), FI.ED.

(OMISSIS) (nato a (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio

dell’avvocato AGRESTI SILVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

AUTILIO ANTONIO, giusta mandato procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA in persona del suo Dirigente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MANGONE CARMINE, giusta Determinazione

Dirigenziale Ufficio Affari Generali e Istituzionali) i n. 10191 del

l3.4.2010 della Provincia di Potenza e giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

dell’1.12.09, depositata il 29/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Silvio Agresti (per delega avv.

Antonio Autilio) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. è stata depositata la seguente relazione:

“Con atto notificato il 15 luglio 1993, R.A., dante causa degli odierni ricorrenti eredi F., chiamò in giudizio l’Amministrazione provinciale di Potenza e chiese il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva per l’occupazione d’urgenza di un terreno di sua proprietà autorizzata con decreto 1 febbraio 1967, e divenuta illegittima alla scadenza del biennio per l’assenza di un provvedimento di esproprio. Chiese inoltre la determinazione dell’indennità di occupazione legittima.

“Contro la sentenza del Tribunale di Potenza, che aveva accolto la domanda, l’amministrazione propose appello, deducendo, tra l’altro, la prescrizione del diritto di parte attrice, la quantificazione del danno, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno fino alla data del soddisfo, invece che della decisione.

“La Corte d’appello di Potenza, ritenendo l’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente in appello dall’amministrazione, ha accolto l’eccezione, osservando che le opere erano state completate prima del compimento dell’occupazione legittima, terminata il 21 marzo 1969, e che il termine quinquennale di prescrizione non era stato interrotto se non con un’istanza al Presidente della provincia il 21 settembre 1974, sicchè alla data introduttivo era interamente decorso, così come pure il termine decennale di prescrizione del diritto all’indennità di occupazione.

“Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi F. per cinque motivi. L’amministrazione resiste con controricorso.

“Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“I primi quattro motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il primo motivo, circa l’integrazione del contraddittorio in appello con tutti gli eredi si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa corte, pur richiamata nell1impugnata sentenza, senza tenerne alcun conto.

“Il secondo, circa l’ammissibilità di prove nuove in appello, ignora la Novella 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 3 come da ultimo sostituito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9 convertito, con modificazioni, in L. 27 dicembre 1995, n. 534 per il quale i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore.

“Il terzo motivo allega una qualificazione della fattispecie come occupazione usurpativa sulla base di elementi di fatto che non risultano prospettati al giudice di merito, mentre nella parte relativa al “fatto” della sentenza impugnata sono indicati elementi coerenti con la qualificazione di occupazione acquisitiva.

“Il quarto motivo, che richiama il t.u. n. 327 del 2001, ignora il cit. art. 57 del predetto decreto 8 giugno 2001 n. 327, nel testo risultante dalla modifica apportata al D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1 per il quale le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data della sua entrata in vigore sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuando in tal caso ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data (Cass. 8 maggio 2008 n. 11480 e succ. conf.).

“Il quinto motivo è fondato, con riferimento alla sola domanda di risarcimento del danno. Il giudice di merito ha fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento, nascente da un’occupazione acquisitiva, da data anteriore alla data di recezione di tale istituto da parte della L. n. 458 del 1988, entrata in vigore il 3 novembre 1988, così discostandosi dalla giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 5 settembre 2008 n. 22407).

“Si propone pertanto di dichiarare i primi quattro motivi di ricorso manifestamente infondati, e il quarto manifestamente fondato, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata.

4. Nella memoria si sostiene che la giurisprudenza richiamata nella relazione non sarebbe applicabile nella fattispecie, perchè i ricorrenti non avevano dedotto l’applicazione della L. n. 458 del 1988, e perchè la dante causa dei ricorrenti aveva chiesto l’indennità d’espropriazione con atto stragiudiziale notificato il 19/9/1974 al Presidente della Provincia di Potenza.

4.1. Gli argomenti riferiti sono manifestamente inidonei ad anticipare il dies a quo del termine di prescrizione, che deve essere datato al momento nel quale l’azione poteva essere esercitata, e che è quello indicato nella relazione.

5. La corte ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. La sentenza è cassata in relazione al quinto motivo, manifestamente fondato, mentre gli altri motivi sono manifestamente infondati. La causa deve essere rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla medesima corte territoriale, in altra composizione, per il nuovo giudizio, nel quale sarà applicato il principio che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento, nascente da un’occupazione acquisitiva, verificatasi in data anteriore a quella di recezione di tale istituto da parte della L. n. 458 del 1988, entrata in vigore il 3 novembre 1988, comincia a decorrere da tale ultima data.

L’accoglimento del ricorso è correlato alla sussistenza di precedenti.

PQM

La corte dichiara manifestamente infondati i primi quattro motivi, accoglie per manifesta fondatezza il quinto motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Potenza in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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