Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20367 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 8253-2016 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANGELA PROVENZANI;

– ricorrente contro
F.LLI ANIA DI ANIA GIOVANNI & C. SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVAN BATTISTA GANDINO 12, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE IANNELLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 605/30/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 605/30/2015, depositata il 18 febbraio 2015, la CTR
della Sicilia rigettò l’appello proposto dal Comune di Palermo nei
confronti della società Elli Ania di Ania Giovanni & C. S.n.c. (di
seguito società) avverso la sentenza della CTP di Palermo, ch aveva
accolto il ricorso della società medesima avverso il silenzio — rifiuto del
Comune di Palermo su istanza di rimborso formulata dalla
contribuente in ordine a TARSU relativa agli anni 1995, 1996 e 1997.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Palermo ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la società resiste
con controricorso.
1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità
del ricorso del Comune di Palermo per tardività, foimulata dalla
controricorrente, che ritiene che nella fattispecie debba trovare
applicazione il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., sul
presupposto che la sentenza deve intendersi notificata al Comune ai
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NAPOLITANO.

sensi dell’art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, mediante consegna
diretta dell’atto all’ente locale.
1.1. Osserva, infatti, la Corte, che la sentenza della CTR della Sicilia
oggetto del presente ricorso per cassazione è stata depositata il 18
febbraio 2015 ed il 27 marzo 2015 risulta acquisita a protocollo in

che sia stata apposta la sottoscrizione per ricevuta da parte del
funzionario ricevente. Difetta, pertanto, nella fattispecie, il requisito
formale al quale il succitato art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992
subordina la validità della notifica dell’atto proprio del processo
tributario mediante consegna diretta all’ente locale , cioè il rilascio di
ricevuta, con relativa sottoscrizione, sulla copia dell’atto da parte
dell’impiegato addetto (cfr., in tal senso, Cass. sez. 5, 24 febbraio
2012, n. 2816; Cass. sez. 5, 20 giugno 2002, n. 8982).
A ciò consegue che il ricorso per cassazione – notificato il 18 marzo
2016 entro il termine lungo di un anno e 31 giorni, secondo le
disposizioni dell’art. 327 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione
temporis,

trattandosi di processo introdotto in primo grado

anteriormente al 4 luglio 2009, e 1 della 1. n. 742/1969 pure nella sua
versione applicabile ratione tempori s, in relazione alla sospensione per il
periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto 2015 — deve ritenersi
tempestivo.
2. Con l’unico motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19 e
dell’art. 21 del d. lgs. n. 546 del 31/12/1992, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., avendo omesso la sentenza impugnata, che ha
accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio- rifiuto
formatosi sull’istanza di rimborso proposta dalla società, di considerare
che nella fattispecie in esame le somme in relazione alle quali era stata
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entrata del Comune di Palermo col solo numero di protocollo, senza

proposta la relativa istanza erano conseguenza di cartelle di pagamento
emesse per le annualità in questione divenute definitive perché non
opposte dalla contribuente nei termini.
2.1. Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio
di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007,

valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di
individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica
solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano
stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione
diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo,
l’impugnazione del contribuente deve essere proposta
tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna
necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione». Ciò
comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni
l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria,
«ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini
richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto
impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con
il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva
dell’amministrazione».
Il ricorso del Comune di Palermo va pertanto accolto, non avendo la
sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto
sopra indicato. E, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da
compiere, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2,
ultima parte, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della
contribuente.
3. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere
compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di
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n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la

merito, ponendosi, secondo soccombenza, a carico della
controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15
per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2018
idente

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nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

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