Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20367 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2086-2018 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO MAZZOTTA, WALTER

PUTATURO;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI CHIETI PESCARA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI N. 3, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIO CERCEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/07/2017 R.G.N. 711/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 705/2017, ha respinto l’appello proposto nei riguardi della pronuncia del Tribunale di Pescara, con cui erano state rigettate le domande di G.I. nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della medesima provincia, finalizzate a far accertare il diritto della medesima a beneficiare della progressione economica verso la categoria DS, oltre al pagamento a titolo risarcitorio delle conseguenti differenze retributive e condanna della controparte al risarcimento del danno, anche per perdita di chances, per i comportamenti vessatori, di demansionamento e dequalificazione tenuti nei suoi confronti;

1.1 la Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario perchè comunque le condotte si erano sviluppate a cavallo del 1 luglio 1998, valutava come infondata, data la natura discrezionale del potere, in concreto esercitato con modalità non arbitrarie, la doglianza della G. in ordine al fatto che per il posto di VIII qualifica funzionale fosse stato indetto concorso aperto anche ad esterni, in quanto l’operato, ai sensi dell’allora vigente L. n. 127 del 1997, art. 6,comma 12, non presentava connotati di arbitrarietà, nè profili di vessatorietà, non comprendendosi per quali ragioni si affermasse che una scelta organizzativa di ordine generale potesse ritenersi animata dal solo intento persecutorio di una singola dipendente, senza contare che la ricorrente non aveva nè allegato nè provato che in caso di concorso esclusivamente interno sarebbe stata proprio lei ad essere destinataria del posto;

1.2 quanto alla reiezione delle domande finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare della progressione economica orizzontale verso la categoria D6 con decorrenza dai 1.1.2003 la Corte, oltre a rimarcare l’eterogeneità e difficoltà di ricostruire il nesso di collegamento tra le doglianze in proposito sottoposte, rilevava come la rivendicata progressione si fondasse su valutazioni discrezionali della professionalità, nelle quali il giudice non poteva sostituirsi alla P.A., il tutto a fronte di una “analitica ricostruzione della normativa pattizia” sul punto operata dal primo giudice, di cui la Corte affermava di “condivide(re) i contenuti” giungendo il Tribunale – aggiunge ancora la Corte – alla “conclusione della legittimità del comportamento, sulla condivisibile considerazione che non vi è prova della sussistenza di condotte dell’amministrazione intenzionalmente poste in essere al solo fine di discriminare l’appellante”;

1.3 quanto alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, il giudice del gravame sottolineava come non risultasse neppure allegato che le mansioni svolte nei vari uffici avessero rivestito un contenuto professionale qualitativamente inferiore rispetto a quelle espletate nelle altre fasi del rapporto, nè che tali compiti fossero riduttivi rispetto all’inquadramento formale ed al livello posseduto o avessero comportato un qualche svilimento professionale;

1.4 la Corte disconosceva poi l’esistenza di un diritto alla preposizione ad una posizione organizzativa ed escludeva del tutto la sussistenza di una condizione di forzata inattività o emarginazione lavorativa, sottolineando come al contrario fosse stata la stessa ricorrente a lamentare di essere stata sottoposta a ritmi lavorativi stressanti, finalizzati allo smaltimento di arretrati, senza contare che anche la prospettazione della misura di possibile determinazione economica del danno subito risultava, anche sotto il profilo della perdita di chance, sostanzialmente apodittica, mentre la pretesa di risarcimento danni per “competenze corrisposte in misura inferiore per smaltimento arretrati” e per “ore effettuate a progetto e pagate a straordinario” doveva essere rigettata in quanto tale da non individuare compiti aggiuntivi, nè venivano indicate le fonti contrattuali da cui in ipotesi potessero promanare in proposito diritti di credito;

1.5 infine la pronuncia di appello rigettava la pretesa di risarcimento a titolo di mobbing, ribadendo l’assenza di elementi atti a riscontrare il verificarsi di una dequalificazione professionale, come anche di comportamenti gratuitamente vessatori, prevaricatori ed intimidatori o – aggiungeva la sentenza – di un uso abnorme del potere disciplinare, in quanto le sanzioni applicate e poi annullate in sede giudiziale erano limitate nel numero e assai diradate nel tempo;

2. avverso tale pronuncia la G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della Camera di Commercio, poi illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 127 del 1997, art. 6del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 2, 51 e 69, L. n. 644 del 1994, art. 3, comma 8, dell’Accordo Unioncamere – Sindacati del 31.3.1999, della dichiarazione congiunta n. 4 di cui al c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali 1994/1997 ed infine degli artt. 35 e 97 Cost., oltre che dell’art. 111 Cost. per assenza, apparenza ed illogicità della motivazione e per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5), erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria;

con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è affermata la violazione ed errata applicazione del c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali 1994/1997, del c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999 disciplinante il sistema di classificazione, del c.c.n.l. di Comparto biennio 1994/1997 economico 200/2001, nonchè degli artt. 2, 3 e 32 Cost., oltre che dell’art. 111 Cost. per assenza, apparenza ed illogicità della motivazione e per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5), erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria;

il terzo motivo censura, ancora ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,2103 e 2087 c.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 13, dell’art. 97 Cost., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 oltre che dell’art. 111 Cost. per assenza, apparenza ed illogicità della motivazione e per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5), erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria;

l’ultimo motivo di ricorso afferma infine la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dei principi in tema di valutazione della prova, del principio di ragionevolezza, dell’art. 97 Cost. in rapporto ai principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., oltre che dell’art. 111 Cost. per assenza, apparenza ed illogicità della motivazione e per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5), erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria;

2. il ricorso è, nel suo complesso e nelle sue articolazioni, inammissibile;

3. preliminarmente si osserva come tutti i motivi di ricorso si chiudano con la denuncia – lo si cita testualmente – di “Violazione dell’art. 111 Cost.. Motivazione assente e/o apparente, illogicità. Violazione dei principi in tema di convincimento del giudice. “Error in procedendo” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria”; tale rubricazione, così formulata e reiterata, si manifesta quale genericissima critica rispetto al merito di una decisione che si assume come sgradita;

esclusa infatti l’assenza o apparenza di motivazione, il cui stesso riepilogo nei termini sopra riassunti rende manifesta non solo la sussistenza materiale di essa, ma anche l’articolazione della medesima in una chiara concatenazione logica degli assunti, non è di certo ammissibile la deduzione tout court di “violazione dei principi in tema di convincimento del giudice”, ove già il richiamo a “principi” non meglio indicati è affermazione generica, dovendo semmai il motivo esplicitare quali essi fossero e le norme violate e perchè tale violazione vi sarebbe stata;.

non diversamente, il richiamo ad “erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria” risulta del tutto aspecifico ed anche il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 manca dell’esatta, precisa ed inequivocabile indicazione di ben individuati fatti la cui omessa considerazione si manifesti come decisiva;

anche sotto quest’ultimo profilo sono dunque carenti i requisiti indispensabili per far assurgere la censura ad una valida ed efficace critica di legittimità;

4. scendendo più in dettaglio rispetto alle più articolate argomentazioni critiche contenute nel corpo delle singole censure, si rileva che il primo motivo è destinato alla questione sul mancato e ritardato inquadramento della ricorrente nell’VIII qualifica funzionale;

4.1 la Corte territoriale, come detto, ha ritenuto che la scelta dell’amministrazione di ricorrere al concorso esterno per la copertura di un posto in tale qualifica, senza avvalersi della facoltà di procedere al concorso interno, di cui all’allora vigente L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 12, non potesse dirsi arbitraria, nè vessatoria ai danni della ricorrente, trattandosi di opzione organizzativa di ordine generale;

4.2 la ricorrente in proposito sostiene, intanto, che l’art. 6, comma 12 cit. avrebbe dovuto essere letto in rapporto a quanto previsto dalla L. n. 644 del 1994, art. 3, comma 8, (ricorso per cassazione, pag. 20);

peraltro, si rileva, l’art. 6, comma 12 cit. palesemente consentiva, ma non imponeva lo svolgimento del concorso “interno”;

l’art. 3, comma 8, invece, prevedeva che “l’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (…) avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 10”;

la ricorrente sostiene di essersi trovata in possesso di tutti i requisiti prescritti per l’inquadramento all’VIII qualifica funzionale, ma nel motivo essa rinvia genericamente alla documentazione “prodotta… subb doc. da 1 a 5 del fascicolo di parte di primo grado”, senza articolare nel corso del motivo, il ragionamento in forza del quale, da tali documenti, si sarebbe dovuta trarre la conclusione prospettata;

il motivo difetta dunque in parte qua di specificità e da ciò consegue la sua inammissibilità, in quanto la formulazione si pone in contrasto con i presupposti giuridici e di rito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, e con i principi di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai n. 4 e 6 della predetta disposizione, da cui si desume, nel contesto comune del principio di specificità predetto, l’esigenza che l’argomentare sia idoneo a manifestare la pregnanza (ovverosia la decisività) del motivo, attraverso non solo il richiamo ai documenti che possono sorreggerlo, ma con l’inserimento logico del contenuto rilevante di essi nell’ambito del ragionamento impugnatorio;

l’esame del motivo, per come formulato, imporrebbe viceversa la ricerca dei documenti richiamati, nonchè la verifica diretta di essi anche in relazione all’estrapolazione di quanto necessario per apprezzare gli elementi utili alla definizione dell’inquadramento rivendicato, con attività di discernimento ed apprezzamento dei dati istruttori che non appartiene alla sede di legittimità, ove il ricorso deve contenere specifiche e complete argomentazioni nei termini di cui si è detto;

inoltre, delle due l’una, o l’accesso a quella qualifica era un diritto della ricorrente, riveniente dalle norme di disciplina dell’inquadramento o della confluenza nel posto di quella qualifica, oppure esso doveva essere oggetto di concorso, poco importa se interno o esterno, in quanto il concorso è comunque procedura diversa ed incompatibile con quella di un inquadramento di diritto sulla base dell’attività svolta;

tali elementi (aspecificità dell’argomento relativo al diritto all’ottenimento della qualifica rivendicata su base normativa ed attinenza al merito del riconnesso esame documentale/incompatibilità di tale argomento rispetto alla questione sul concorso) rendono il motivo già in parte qua inammissibile;

4.3 nel prosieguo del medesimo motivo (ricorso per cassazione, pag. 21) la G. sostiene che il proprio diritto all’inquadramento nell’VIII qualifica deriverebbe dalla dichiarazione congiunta n. 4 del c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali, secondo cui, si afferma, ciò sarebbe dovuto avvenire sulla base di un solo colloquio con l’interessata, senza alcuna discrezionalità in capo alla Camera di Commercio;

la predetta dichiarazione congiunta dispone che si tenesse conto di un “accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall’UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALCC, che ha già individuato gli elementi di criticità del proprio ordinamento professionale” ed il testo di tale accordo, trascritto nell’ambito del secondo motivo a pag. 25 del ricorso, fa riferimento al fatto che se determinate “figure professionali” fossero risultate “non adeguatamente valorizzate in sede di introduzione del sistema di classificazione in qualifiche funzionali dei livelli di conoscenza ed esperienza attinenti a dette posizioni si terrà conto, e per una volta soltanto” nell’ambito delle risorse disponibili in un certo fondo, che la ricorrente riferisce riguardare la progressione verticale;

il ricorso, anche in parte qua, risulta inammissibile, in quanto non è dato comprendere come e perchè tali dizioni contrattuali dovessero riferirsi proprio alla ricorrente o ad una posizione (perchè il testo fa appunto riferimento a posizioni in generale e non evidentemente a posizioni di singoli) che fosse proprio quella della V., nè su quale base da tali norme si dovesse desumere con certezza che alla c.c.I.A. fosse precluso procedere, come ha fatto, coprendo il posto di VIII qualifica con un concorso esterno;

4.4 ancora nel primo motivo la ricorrente sviluppa ulteriori censure, con le quali sottolinea come la scelta del ricorso interno sarebbe stata “economicamente più rispettosa delle risorse in organico nonchè vantaggiosa per la P.A.” (ricorso per cassazione, pag. 22) e afferma il verificarsi di comportamenti ostativi nei suoi confronti da parte della c.c.I.A. (ricorso per cassazione, pag. 23), tra cui il mancato riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori (ancora pag. 23, penultimo periodo);

si tratta palesemente di argomenti generici e non pregnanti rispetto al fine di perseguire il diritto all’inquadramento rivendicato, non essendovi necessariamente correlazione tra il disconoscimento di un certo diritto (retribuzioni per mansioni superiori) e la scelta di procedere a concorso esterno; in sostanza anche in questo caso le argomentazioni della ricorrente, in cui si indicano anche altre ragioni che avrebbero giustificato diverse conclusioni in proprio favore (possesso dei requisiti di studio utile all’accesso all’VIII qualifica; anzianità di servizio etc.) appaiono finalizzate ad un riesame delle complessive valutazioni di merito rispetto all’asserito atteggiamento discriminatorio e prevaricatorio, certamente inammissibile ed estraneo rispetto all’oggetto ed agli scopi del giudizio di legittimità (Cass. S.U. 25/10/2013, n. 24148);

il secondo motivo di ricorso riguarda invece il rigetto della domanda della V. con cui essa aveva chiesto riconoscersi il proprio diritto a beneficiare della progressione economica orizzontale verso la categoria D6, con decorrenza 1.1.2003, e la correlata domanda di risarcimento del danno;

5.1 sul punto la sentenza impugnata, come si è già detto, ha richiamato, senza riprodurla, la “analitica ricostruzione della normativa pattizia”, quale ricostruita dal Tribunale, condividendo i contenuti di essa ed affermando che non vi era prova di intenti vessatori o discriminatori, nonchè di anomalie nell’attribuzione di punteggi o nelle valutazioni, rilevandosi tra l’altro come la progressione orizzontale rivendicata fosse stata poi riconosciuta;

5.2 in proposito va intanto richiamato il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali” (Cass., S.U., 20 marzo 2017, n. 7074);

ne caso di specie, nonostante la menzionata motivazione per relationem del giudice di appello, manca viceversa qualsiasi esplicitazione, nel corpo del motivo, del ragionamento sulle norme operato da Tribunale e richiamato dalla Corte;

5.3 la ricostruzione giuridica e fattuale è poi confusa;

ad esempio si afferma (ricorso per cassazione, pag. 25) che era mancata la ricognizione di cui al già citato accordo Unioncamere-Sindacati, ma che poi, ciononostante, una progressione economica (al livello D3) era stata riconosciuta, ma non a fini giuridici, per quindi addentrarsi (pag. 27) in una critica alle modalità di svolgimento di un concorso da dirigente (solo colloquio, invece che prove scritte ed orali) rispetto al quale, a quanto è dato comprendere, tuttavia, la ricorrente lamenta non tanto di avere avuto pregiudizio per come esso era stato in concreto svolto, quanto di essere stata esclusa da tale selezione per non essersi osservate le normative e regolamentari sull’inquadramento;

tale affastellarsi di narrativa e considerazioni giuridiche, di cui non è dato cogliere la pregnanza argomentativa, certamente non assolve al dovere di chiarezza e sinteticità (Cass. 21 marzo 2019, n. 8009, Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698) così palesando ulteriormente l’inammissibilità del motivo;

6. il terzo motivo riguarda tre aspetti della causa, ovverosia le domande di demansionamento, quella di danno per lesione della chance conseguente all’esclusione dal conferimento di posizioni organizzative ed infine le rivendicazioni risarcitorie, per non essere stato pagato lo smaltimento di arretrati svolto dalla ricorrente, se non nei limiti, ritenuti insufficienti, di 62 ore di straordinario;

6.1 rispetto al demansionamento, la Corte territoriale, dopo avere evidenziato i tre momenti cui lo stesso era riferito, ha affermato che tuttavia non risultava neppure allegato che le mansioni svolte in tali periodi avessero rivestito un contenuto professionale qualititativamente inferiore, risultando altresì pacifico che esse fossero inquadrabili nel livello posseduto;

6.9 la ricorrente, per aggredire efficacemente taii affermazioni, in sè idonee a costituire ratio decidendi ed in astratto giuridicamente ineccepibili, avrebbe dovuto riportare, trascrivendoli, i passaggi in cui, nel ricorso di primo grado, le allegazioni asseritamente carenti fossero state viceversa svolte, come anche i passaggi in cui risultava contestato la coerenza tra mansioni e livello posseduto; il motivo di ricorso è invece articolato attraverso un insieme di affermazioni ed argomentazioni che replicano solo a livello narrativo e difensivo alla sentenza di secondo grado, senza smentirne in modo diretto ed immediato, con le menzionate indispensabili trascrizioni di cui si è detto, la correttezza;

il difetto di pertinenza della critica rispetto alla ratio decidendi comporta la resistenza di quest’ultima rispetto all’impugnazione e, pertanto, la corrispondente definitività del decisum;

6.3. del tutto analogamente, in relazione al danno da perdita di chance, la Corte ha affermato – ed in ciò sta la ratio decidendi, ancora in astratto del tutto giuridicamente ineccepibile – che al fine di ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare “la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto a la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno”, elementi rispetto ai quali era mancata “alcuna specifica allegazione in ordine a concrete circostanze”;

anche in questo caso, la replica avrebbe dovuto contenere la trascrizione, se sussistenti, di idonee allegazioni viceversa proposte in primo grado, mentre nel motivo si reperiscono esclusivamente argomentazioni narrative e difese, sicchè si determina nuovamente un difetto di specificità e pregnanza della formulazione del ricorso per cassazione rispetto al contenuto concreto degli atti processuali pregressi su cui esso dovrebbe specificamente fondarsi;

6.4 sullo smaltimento arretrati la Corte aquilana ha osservato, da un lato, che lo stesso non necessariamente costituisce compito aggiuntivo rispetto alle ordinarie mansioni, mentre d’altra parte la ricorrente non aveva neppure indicato la fonte contrattuale da cui sarebbe promanato il credito ed era mancata allegazione di quali fossero stati gli orari e le modalità esecutive con cui le attività erano state espletate;

6.5 la ricorrente, nel motivo di ricorso per cassazione, sostiene che lo smaltimento dell’arretrato costituisse oggetto di un progetto-obiettivo, le cui competenze sarebbero state da corrispondere attraverso il riconoscimento di un’apposita indennità per tutto il periodo di durata e realizzazione;

tale progetto non è però trascritto nel suo contenuto, con anche gli elementi idonei ad attestare che di esso fosse incaricata la G., nè si dice, in difformità da quanto affermato dalla Corte di merito, dove, come e quando ne sia stata specificatamente dedotta l’esistenza a fondamento della pretesa, sicchè non viene fornita puntuale replica rispetto alle carenze allegatorie cui ha fatto riferimento la Corte territoriale;

6.6 si determina quindi la definitività della ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, con inammissibilità dell’impugnazione, secondo una dinamica analoga a quella già evidenziata al punto 6.2 che precede;

7. il quarto motivo è infine destinato alla questione sul mobbing;

7.1 la Corte di secondo grado, sul punto, ha ritenuto, per un verso, che, per quanto fosse emersa la sussistenza di una situazione conflittuale tra la lavoratrice e l’ambiente di lavoro, non si poteva ritenere la ricorrenza di un comportamento a effettiva valenza discriminatoria, vessatoria o intimidatoria, mentre quella rispetto all’ostilità dell’ambiente era piuttosto una percezione soggettiva della ricorrente;

aggiungeva la Corte distrettuale che le sanzioni disciplinari poi annullate, in quanto limitate nel numero e diradate nel tempo, non valevano ad attestare un uso spregiudicato del potere disciplinare;

7.2 il motivo di ricorso è anche in questo caso impostato proponendo una diversa valutazione del merito rispetto a quella fornita dalla Corte, ma ciò non integra una valida modalità di proposizione di questioni di legittimità, sollecitandosi piuttosto un’inammissibile rilettura delle risultanze processuali onde sovvertire l’esito valutativo sfavorevole, proponendo apprezzamenti di cui è titolare esclusivo il giudice del merito e non certo la Corte di Cassazione;

anche rispetto alle sanzioni disciplinari manca un critica giuridica a quanto affermato dalla Corte territoriale, continuandosi semplicemente ad affermare che esse costituivano “l’ennesima vessazione in danno della Dott.ssa G.”, il che ancora integra una pretesa rilettura (di merito) in termini di dolo, di ciò che la Corte, prendendo atto della già dichiarata illegittimità di quelle sanzioni, ma escludendo l’intento vessatorio, ha semplicemente riportato ad un ipotesi di comportamento meramente colposo;

comportamento colposo che, come tale, da essa è stato ritenuto non decisivo rispetto alla domanda risarcitoria avanzata, con ricostruzione che, in punto di diritto, non ha incontrato una specifica censura da parte della ricorrente;

8. tutto quanto sopra, nel complesso di un ricorso caratterizzato da un’assai carente linearità argomentativa, giustifica quindi la complessiva declaratoria di inammissibilità e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria, il 26 luglio 2019

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