Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20367 del 24/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5533-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AVELCO ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE PARATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 20/01/2015;

lette le memorie depositate dalla controricorrente ex art. 380-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni per l’anno d’imposta 2008, l’amministrazione ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata: 1) “ai sensi dell’art. 136 cp.c.”, stante il contrasto tra il dispositivo – di rigetto del proprio appello – e la motivazione, “di segno totalmente adesivo alle ragioni erariali “; 2) “per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, detto contrasto essendo stato talora interpretato come nullità per carenza di motivazione;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. va preliminarmente disattesa la richiesta, contenuta nella memoria di parte controricorrente, di procedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., trattandosi di strumento utilizzabile solo in caso di conferma della decisione per una ragione diversa da quella che sorregge la decisione del giudice a quo, non anche per superare un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, che rende la sentenza più radicalmente nulla; invero, un simile contrasto, “non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminata (nemmeno) con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. 3, sent. n. 11299/11; conf. Sez. 1, ord. n. 29490/08).

4. i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, poichè l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo emerge chiaramente dalla semplice lettura della sentenza impugnata, rendendola nulla ai sensi dell’art. 156 c.p.c., nella evidente impossibilità di individuare il concreto comando giudiziale, attraverso il confronto tra le due parti della decisione “mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo” (Cass. Sez. 6 – 3, sent. n. 15990/14; cfr. Cass. Sez. 6 – 2, ord. n. 10747/12, che ha “accolto il ricorso per cassazione proposto dall’opponente a cartella esattoriale avverso la sentenza di appello recante un dispositivo di rigetto dell’impugnazione della pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’opposizione, ed una parte motiva volta, invece, all’accoglimento della stessa opposizione per nullità della notificazione del verbale di accertamento presupposto”);

5. la sentenza va quindi dichiarata nulla e perciò cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA