Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20367 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ACICASTELLO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SANTUCCIO CESARE, giusta determinazione

sindacale n. 27 del 2.3.2010 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V., C.G., elettivamente domiciliate

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avv. PRIVITERA Salvatore, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.P., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

ZAMPAGLIONE Carlo, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. QUATTORDICI GIUGNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1259/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10.6.09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per le controricorrenti e ricorrenti incidentali (sigg.re

P. e C.) l’Avvocato P.S. che si

riporta agli scritti e deposita certificato di pendenza del Tribunale

di Catania del 13.7.2 011 e brevi note. E’ presente il Procuratore

Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla osserva

rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 17 settembre 2009 la Corte d’appello di Catania, accogliendo la domanda proposta dagli odierni resistenti con citazione notificata il 5 maggio 2003, ha condannato il Comune di Acicastello al pagamento dell’indennità dovuta agli attori per l’occupazione legittima di un terreno di loro proprietà. La corte territoriale ha accertato che il primo provvedimento, in data 11 gennaio 1983, disponeva l’occupazione d’urgenza con scadenza 11 gennaio 1988, e che anche l’altro provvedimento di occupazione, del 25 febbraio 1985, aveva la medesima scadenza, prorogata poi di due anni dal D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14, comma 2 conv. in legge dalla L. 29 febbraio 1988, n. 4. Su queste premesse la corte, ritenendo che dal momento in cui era spirato il termine finale dell’occupazione, 11 gennaio 1990, dovesse farsi decorrere il termine decennale di prescrizione, respinse la relativa eccezione dell’ente convenuto.

“Contro la sentenza, non notificata, ricorre il comune con atto notificato il 16 marzo 2010, per un unico motivo. I signori P. e C.C. resistono con controricorso e “ricorso incidentale”.

“Le signore P.V. e C.G. resistono con controricorso e ricorso incidentale.

“I ricorsi, da riunire a norma dell’art. 335 c.p.c., possono essere decisi in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Il ricorso principale, vertente sulla prescrizione del diritto all’indennità di occupazione maturato anteriormente all’atto interruttivo, costituito da una citazione notificata i] 23 novembre 1998, è manifestamente fondato. Affermando che il termine di prescrizione del diritto all’indennit… di occupazione legittima decorre dal momento in cui l’occupazione ha avuto termine, il giudice di merito si è discostato dal seguente principio di diritto affermato da questa corte: l’indennità di occupazione dovuta dall’Amministrazione non va calcolata e corrisposta al proprietario giorno per giorno e, correlativamente, egli non ha il diritto e l’onere d richiederla dopo ogni giorno di occupazione, discendendo, in modo immediato, dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 3, che il relativo credito, pur sorgendo con l’inizio dell’occupazione ed essendo svincolato dalla sua liquidazione, Š riferito ad un periodo annuale di occupazione, coincidendo con la scadenza di tale periodo e del corrispondente termine di pagamento dell’indennità stessa, e che la prescrizione decennale del credito, per ciascuna “indennità annua”, comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione, o l’occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell’anno (Cass. 29 ottobre 2008 n. 25983).

“I ricorsi incidentali introducono esclusivamente un argomento di resistenza al ricorso principale, costituito dall’interruzione della prescrizione che si assume determinata dalla notifica di un atto di citazione per il pagamento dell’indennità di occupazione, notificato in data 11 marzo 1993. In particolare, nè il ricorso incidentale di P. e C.C., nè quello di P.V. e C.G. formulano alcun mezzo d’impugnazione, ma si limitano ad “aggiungere – per completezza difensiva – altro argomento”, peraltro basato su un documento neppure ritualmente depositato come richiesto, a pena d’improcedibilita, dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

“Si propone pertanto che il ricorso principale sia dichiarato manifestamente fondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5, e i ricorsi incidentali siano dichiarati inammissibili a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. I ricorrenti incidentali hanno chiesto di depositare osservazioni scritte e un documento, non depositati nel termine d legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il deposito di osservazioni e documenti richiesto dai ricorrenti incidentali è inammissibile.

4. Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

5. I ricorrenti incidentali rivendicano di aver proposto in via d’impugnazione incidentale l’argomento, contrario alla verificazione della prescrizione, basato su un atto di citazione notificato al comune ed avente lo stesso oggetto del presente giudizio.

4.1. Osserva la corte che l’asserita prova documentale di un atto interruttivo della prescrizione, non utilizzata dalla corte, la quale ha respinto l’eccezione di prescrizione sotto un diverso profilo, non integra una censura dell’impugnata sentenza, neppure subordinata, ma intende anticipare al presente giudizio di legittimità un argomento difensivo riservato al giudizio di rinvio, e quale motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

5. La sentenza è cassata in accoglimento del ricorso principale, manifestamente fondato in relazione al precedente citato. La causa è rinviata alla medesima corte di merito, in altra composizione, per il nuovo giudizio, nel quale applicherà il principio di diritto che il credito all’indennità di occupazione d’urgenza, pur sorgendo con l’inizio dell’occupazione ed essendo svincolato dalla sua liquidazione, è riferito ad un periodo annuale di occupazione, coincidendo con la scadenza di tale periodo e del corrispondente termine di pagamento dell’indennità stessa, e che la prescrizione decennale del credito, per ciascuna “indennità annua”, comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione, o l’occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell’anno.

P.Q.M.

La corte dichiara manifestamente fondato il ricorso principale, e inammissibili i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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