Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20366 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4916-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2121/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la pronunzia di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di F.A. per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009 in relazione a costi ritenuti inesistenti dall’Ufficio, rigettando l’appello incidentale proposto dal contribuente. Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, la contribuente aveva fornito la prova dei costi attraverso le quattro fatture indicanti i costi per l’esecuzione dei lavori commissionati, asseverate dalle dichiarazioni rese dagli esecutori dei lavori con la specificazione delle opere eseguite e dei cantieri interessati. Peraltro, secondo la CTR assumeva significativo riscontro circa l’esistenza dei detti costi l’effettuazione dei pagamenti risultanti dalle scritture contabili, non avendo l’ufficio verificatore nemmeno svolto alcuna verifica presso le ditte fornitrici dei servizi esternalizzati. Ragion per cui, secondo la CTR, la non particolare puntualità della redazione delle fatture non era idonea ad escludere che i costi fossero non inerenti all’attività di impresa.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha fatto seguito la costituzione della parte intimata.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 101 e 109 TUIR nonchè dell’art. 2697 c.c.. La CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa corte in ordine all’inerenza ed all’onere della prova incombente sul contribuente.

Il ricorso è infondato.

Erra la ricorrente nel prospettare un error iuris della sentenza impugnata in ordine a i principi elaborati da questa Corte in tema di onere della prova circa l’inerenza dei costi, invece puntualmente applicati dalla CTR che ha per l’appunto dedotto dalle fatture, dalle dichiarazioni circostanziate dei fornitori circa l’esecuzione dei lavoro e dei cantieri interessati rispetto all’attività di imprenditore edile già accertata dal giudice di primo grado – cfr. pag. 5 ric. per cassazione che riporta la sentenza della CTP di Cosenza – dalla tracciabilità dei mezzi di pagamento e dalla mancata verifica da parte dell’ufficio sulle ditte fornitrice un compendio probatorio offerto dalla parte contribuente idoneo a conclamare la dimostrazione dell’esistenza ed inerenza dei costi.

Risulta per converso inammissibile la censura nella parte in cui prospetta un errore del giudice di appello in ordine all’utilizzazione delle dichiarazioni di scienza, posto che tale censura non risulta essere stata formulata in sede di appello, dopo che il giudice di primo grado aveva già fondato il proprio assunto, parzialmente sfavorevole all’ufficio, proprio sulle suindicate dichiarazioni di scienza dei fornitori.

Ne consegue che tale censura è in sede di legittimità inammissibile, non risultando che l’ufficio abbia sul punto aggredito la decisione di primo grado.

Per altro verso ancora, la censura è inammissibile laddove tende ad ottenere da parte di questa Corte una rivisitazione degli accertamenti di fatto svolti dalla CTR in ordine alla dimostrazione dell’inerenza dei costi che il giudice di appello risulta avere compiuto, senza peraltro avere aggredito la pronunzia indicata ipotizzando un deficit della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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