Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20366 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5424-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MIRA DI R.P. & C SRL O SAS, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CINZIA GIAMBRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3501/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo a cartella di pagamento per Iva dell’anno d’imposta 2009, l’amministrazione finanziaria impugna la sentenza con cui la C.T.R. ne ha respinto l’appello avverso la sentenza di prime cure favorevole alla società contribuente, deducendo: 1) la “nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione”; 2) la “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 con riguardo alla ritenuta possibilità di “emendare la dichiarazione anche oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, allorquando si veda in ipotesi di errori ed omissioni di carattere meramente formale”, laddove nel caso di specie il contribuente avrebbe “inteso immutare la base imponibile, e quindi l’ammontare dell’imposta”, adducendo di aver erroneamente compilato i soli quadri VF e VH, con la sola Iva a debito;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, poichè, a fronte di una sentenza d’appello pubblicata il 28 luglio 2015, al primo tentativo di notifica del 18-22 febbraio 2016 presso il domiciliatario, non esitato per la “irreperibilità del destinatario” – con l’annotazione “FR a detta del sostituto portiere di (OMISSIS)” – è seguito il rinnovo della notifica allo stesso indirizzo, tale “risultante da visure anche nuovamente e ettuate”, ragionevolmente, in data 2-4 maggio 2016 (con consegna al portiere ed emissione di CAN), oltre che presso la sede sociale, a mani del “titolare”, sempre in data 2-4 maggio 2016;

4. nel merito, entrambi i motivi sono infondati: il primo poichè non sussiste una contraddittorietà della motivazione tale da rendere nulla la sentenza impugnata, la cui ratio emerge dal raffronto tra l’opinione del giudice a quo e la sua presa d’atto di un diverso e più recente orientamento di questa Corte; il secondo perchè superato dal recente indirizzo nomofilattico per cui, indipendentemente da modalità e termini della dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, “il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” anche a fronte di pretesa tributaria azionata dal fisco “con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato”, purchè fornisca la prova delle circostanze allegate (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378);

5. al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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