Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20366 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20813-2010 proposto da:

COMUNE DI BARI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37, presso lo studio

dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPRUZZI BIANCALAURA (dell’Avvocatura Comunale), giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., CONSORZIO DI PRODUZIONE E LAVORO COPROLA in

liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12643/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 15.4.2010, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto Ciociola (per delega avv.

Biancalaura Capruzzi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 30.06.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr A. Carestia, osserva e ritiene:

– che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Con ricorso depositato L’11.09.2010, il Comune di Bari ha chiesto la correzione della sentenza n. 12643 del 15.04-24.05.2010, emessa da questa Corte nei suoi confronti, quale ricorrente principale, nonchè nei confronti di T.A.M., controricorrente e ricorrente incidentale, nonchè ancora nei confronti del “Comune di Bari CO. PRO.LA – Consorzio Produzione e Lavoro”, che non si è costituito – il ricorso risulta notificato soltanto alla T. il 31.07.2010 il Comune di Bari evidenzia l’erronea conversione in Euro 679.476,52 in luogo di Euro 67.945,07, dell’importo capitale di L. 131.560.000, che, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., una volta respinto il suo ricorso principale ed accolto, invece, il ricorso incidentale della T., è stato da questa Corte riliquidato in favore della medesima T., quale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, e posto a carico del Comune in aggiunta all’errore materiale di cui sub 3), il Comune denuncia l’omissione di cui sarebbe affetta la medesima pronuncia n. 12643 del 2010, consistita dall’essere stata la condanna al risarcimento così come quella al pagamento delle spese processuali, emesse da questa Corte soltanto a suo carico e non anche nei confronti del Co. Pro. La Consorzio di cooperative di produzione e lavoro, al riguardo evidenziando anche che:

in sede di merito anche il Consorzio era stato ritenuto responsabile dell’occupazione acquisitiva e condannato insieme con lui al risarcimento del danno subito dalla T. che, a differenza sua, il consorzio non aveva impugnato dinanzi a questa Corte di legittimità, la pronuncia d’appello anche a lui sfavorevole che in sede di legittimità il Comune aveva contestato la sua legittimazione passiva concorrente, poi riaffermata dalla corrigenda sentenza requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione (cass. SU 200315539; cass 201017453).

pure a fronte degli evidenziati errori, appare, dunque, necessario preliminarmente integrare il contraddittorio nei confronti del citato Consorzio, che non risulta anche lui dal Comune evocato nel presente procedimento;

il ricorso va, quindi, trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391 bis, 380 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., n. 2″.

la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

avverso le proposte contenute nella relazione non è stata mossa alcuna osservazione critica;

la T., pur non essendosi in precedenza costituita, ha depositato memoria, notificata anche al Consorzio di Produzione e Lavoro, con la quale aderisce all’istanza di correzione dell’importo in Euro, statuito in conversione dell’importo capitale di L. 131.560.000, sottolineando, invece, la superfluità dell’ulteriore correzione sollecitata dal Comune e rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa Corte;

la notificazione al Consorzio di Produzione e Lavoro della memoria della T. è inidonea a rendere l’ente destinatario edotto anche del ricorso proposto dal Comune di Bari;

non emergono, conclusivamente, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del CO.PRO.LA – Consorzio Produzione e Lavoro, assegnando per provvedervi il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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