Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20365 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5618-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE AVINO, MARIA ALESSANDRA LENCHI;

– ricorrente –

contro

– AIG EUROPE LIMITED, (già CHARTIS EUROPE LIMITED, già CHARTIS

EUROPE S.A. e già AIG EUROPE S.A), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LUIGI EPIFANIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIO

BOTTAZZOLI;

– ACE UROPEAN GROUP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELISABETTA CARELLI;

– controricorrenti –

e contro

FIGLI DI E. C. S.P.A., FONDIARIA SAI S.P.A.

– intimate –

avverso la sentenza n. 41/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/08/2014 r.g.n. 1569/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 20 agosto 2014, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto la responsabilità della Figli di E. C. S.p.A. per la malattia professionale (dermatite) occorsa a B.P. e consolidatasi nel dicembre 1997, condannando la società appellata al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in Euro 9.076,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;

– in particolare, la Corte d’appello, sulla base delle risultanze della CTU specialistica espletata in secondo grado, ha ritenuto determinante per l’insorgenza della dermatite professionale contratta dal ricorrente la esposizione a metalli (per nichelatura, bronzatura ecc.) e, in considerazione del rilievo riconosciuto alla riadibizione alle mansioni nocive del settembre 1997, che non ne aveva più consentito il definitivo regresso, determinando l’astensione dal lavoro dal 3 ottobre all’11/12/1997, aveva ritenuto essersi verificato il consolidamento della malattia nel dicembre 1997;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, corredato da memoria, B.P., affidandolo ad un motivo cui hanno opposto difese la Ace European Group Limited e la Aig Europe Limited (già Chartis Europe Limited).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 1219, comma 2, n. 1 e dell’art. 2056 c.c. là dove il giudice di secondo grado ha stabilito che rivalutazione monetaria ed interessi legali si riconoscano dalla data della decisione, trattandosi di liquidazione equitativa, con valori aggiornati al costo della moneta attuale;

– il motivo è infondato;

– va rilevato come le censure del ricorrente non si appuntino sulla intervenuta liquidazione equitativa del danno – inerente alla causazione della dermatite da contatto ed attualizzato alla data di emissione della pronunzia – ma, esclusivamente, sulla decorrenza degli interessi, che si vorrebbero far decorrere dalla data di “consolidamento” della malattia professionale, avvenuta nel dicembre del 1997;

– orbene, in ossequio al principio generale dettato anche di recente da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20889 del 22/08/2018), secondo cui, nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l’art. 429 c.p.c., comma 3), è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (in questi termini, Cass., n. 8721 del 04/04/2017, si vedano, altresì, Cass. n. 2711 del 04/02/2011Cass., n. 14678 del 02/10/2003; Cass. n. 10089 del 12/10/1998; Cass. n. 2910 del 13/03/1995);

– a tali principi si è attenuta la Corte d’appello nel ritenere dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della decisione, trattandosi di liquidazione equitativa con valori già aggiornati al costo della moneta al momento della liquidazione;

– il ricorso deve, quindi, essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi ciascuno, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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