Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20365 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4676-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA LAZZERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1241/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 17/07/2015;

letta la memoria depositata dal controricorrente ex art. 380-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap degli anni di imposta 2008-2009, emessi all’esito di indagini bancarie e finanziarie, il giudice d’appello ha respinto l’appello avverso la pronuncia di prime cure favorevole al contribuente;

2. l’amministrazione ricorrente censura la decisione per: 1) vizio di motivazione apparente, e conseguente nullità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36,artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1 e 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, per non avere la C.T.R. analizzato se le giustificazioni addotte dal contribuente fossero sufficienti a vincere il meccanismo presuntivo di cui al citato art. 32;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso è fondato – con assorbimento del secondo – alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU, n. 9032/14 e Cass. n. 20112/09);

5. nel caso di specie, la sentenza impugnata reca una illustrazione solo graficamente consistente, ma nella sostanza al di sotto del “minimo costituzionale”, poichè ellittica e apparente, tale dovendosi ritenere quella che “benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U., n. 22232/16).

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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