Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20364 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20364 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 7777-2016 proposto da:
A&G SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110,
presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHEI I A, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATI-‘ (LP. 063633910g, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 4816/2/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 16/09/2015;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4816/2/2015, depositata il 16 settembre 2015, la CTR
del Lazio accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate nei confronti della società A&G S.r.l., avverso la sentenza della
CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente
avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno
2005.
La CTR ritenne, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dover
ricalcolare il reddito d’impresa secondo una percentuale di ricavo
medio ponderato del 40%, in luogo di quella estrapolata dall’Ufficio,
pari al 65,21%.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di
partecipare all’eventuale udienza di discussione.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando in primo luogo
Ric. 2016 n. 07777 sez. MT – ud. 04-04-2018
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

la qualificazione, da parte della CTR dell’accertamento in questione
come di tipo analitico — induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del
d.P.R. n. 600/1973, rilevando come, in ogni caso, nella fattispecie in
esame la pronuncia impugnata, omettendo di considerare che il
risultato dello studio di settore andava rapportato ad altri fattori,

induttiva il reddito d’impresa per l’anno di riferimento sulla base di
presunzioni che difettavano dei requisiti della gravità, della precisione e
della concordanza.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa
fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che, laddove debitamente
esaminati, avrebbero certamente determinato un esito diverso della
controversia, consistenti: a) nell’erronea indicazione della data d’inizio
dell’attività commerciale, da riferirsi agli ultimi mesi del 2005 (anno
oggetto di accertamento) e non al 2004; b) nell’essere la zona di
operatività dell’impresa in zona che non poteva definirsi semicentrale;
c) nell’essere stata detta zona interessata per molto tempo da lavori
stradali che avevano penalizzato la facoltà di accesso ai locali ove
l’attività d’impresa è svolta; d) nell’inconsistenza degli scostamenti degli
indici di congruità e coerenza la cui percentuale di scostamento si
assestava quasi sempre al di sotto del 10%.
3. Va esaminato prioritariamente il secondo motivo, che è
manifestamente fondato.
Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 27
giugno 2017, n. 15983) in analogo giudizio tra le stesse parti nascente
dalla medesima attività di accertamento dell’Amministrazione, riferito
all’annualità successiva a quella oggetto del presente giudizio, la
sentenza impugnata, che, così come quella già oggetto di scrutinio di
Ric. 2016 n. 07777 sez. MT – ud. 04-04-2018
-3-

invero non forniti dall’Ufficio, aveva finito con l’accertare in maniera

legittimità, ha trascurato l’esame dei fatti dinanzi indicati, limitandosi
ad un inconcludente accenno alla peculiarità dell’inizio dell’attività nella
parte finale dell’anno oggetto di accertamento, «non corrisponde allo
standard del “minimo costituzionale”» (così la citata Cass. ord. n.
15983/17 nel richiamare Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).

cassazione della pronuncia inerente all’accertamento per l’anno
successivo, originato dalla stessa attività di controllo da parte
dell’Ufficio finanziario., restando assorbito il primo motivo.
4. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del
secondo motivo, con rinvio per nuovo esame alla Commissione
tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione,
cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2018

Il

idente

3.1. Il motivo va pertanto accolto in virtù dello stesso rilievo di cui alla

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