Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20364 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2686-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 27/02/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. prodotta dalla

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Piemonte – in sede di rinvio – ha accolto la richiesta avanzata dall’erede di G.S. (ex dirigente ENEL) per il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo PIA, poi FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto (tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa), ritenuta invece dai giudici d’appello applicabile al “rendimento derivante dall’impiego di siffatto capitale all’interno dell’azienda”, sulla scorta di “un’attestazione rilasciata dall’Enel dalla quale risultano i contributi a carico del dirigente e quelli a carico dell’azienda oltre che il rendimento conseguito nel periodo di permanenza nella forma previdenziale complementare”;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta: 1) nullità della sentenza per “motivazione apparente”; 2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1,comma 2, dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss., per non avere la C.T.R. proceduto a “determinare la somma proveniente dalla liquidazione del c.d. rendimento di poliva alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12.50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31/12/2000”, erogati “a titolo di rendita finanziaria” come statuito dalla Cassazione nella pronuncia di rinvio n. 29484/11;

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo è infondato, essendo chiaramente identificabile il percorso argomentativo seguito nella motivazione della sentenza impugnata, che non può quindi ritenersi meramente apparente;

5. il secondo merita invece accoglimento, poichè la pronuncia impugnata è in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui “le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TU.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 T.U.I.R,, per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato” (cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Sez. 5, nn. 11831-11837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17; 583-588/17; ma già in precedenza v. Cass. nn. 23472/16, 19489/16, 18220-18225/16, 2600/16, 10604/15, 5614/15, 1977/15, 17365/14, 8310/14, 6380/14, 3130-3136/14, 3132/14, 22950/13, 22492/13, 12491-12496/13, 7724-7728/13, 23520/12, 14498/12, 8320/12, 5376/12, 280/12, 29583/11);

6. questa Corte ha inoltre ripetutamente chiarito che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di rimborso – quale attore in senso sostanziale – l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, ex aliis, Cass. sez. 5, n. 720/17);

7. in conclusione, nel dare seguito ai numerosissimi arresti (solo in parte sopra citati, e di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso) in base ai quali il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato, e che ne costituiscono il rendimento, la sentenza impugnata va cassata con (ulteriore) rinvio al giudice di appello, perchè si attenga ai principii sopra richiamati.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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