Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20364 del 10/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24994/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, del 20/03/2012 e depositata il 19/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della contribuente M.R., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, la quale non ha svolto nel presente giudizio difensiva, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 56/34/12, depositata il 19 settembre 2012, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

L’Agenzia ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c..

Considerato che la resistente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA