Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20364 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPA – INDUSTRIA PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO DI PALUMBO SALVATORE SAS

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA MARANDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato COLUCCI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRANCIACORTA TESSUTI SRL (già Nobilitazioni Tessili Srl), FALLIMENTO

DI IPA DI PALUMBO SALVATORE SAS;

– Intimate –

avverso la sentenza n. 2833/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.9.09, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società IPA- Industria Italiana Abbigliamento di Palumbo Salvatore – s.a.s., con gravame proposto il giorno 2 aprile 2005 innanzi alla Corte d’appello di Napoli, ha chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Nola, emessa in data 4/6 febbraio 2 004, che aveva respinto la sua opposizione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal medesimo Tribunale di Nola 21 febbraio/2 marzo 2001. Costituitasi la creditrice istante società Franciacorta Tessuti s.r.l., la Corte territoriale, con sentenza depositata il 2 ottobre 2009, ha dichiarato l’appello inammissibile per decorso del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., rilevando l’inapplicabilità al contenzioso in oggetto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale.

La società IPA- Industria Italiana Abbigliamento di Palumbo Salvatore- s.a.s. ha impugnato per cassazione la statuizione con ricorso articolato in unico motivo.

Il curatore del fallimento intimato non ha spiegato difesa. Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione del ricorso osservando quanto segue:

“Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 367, 380 bis e 375 c.p.c. per essere respinto.

Si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 Ordinamento Giudiziario, e si pone la questione di diritto se la sospensione dei termini in periodo feriale, esclusa in relazione al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, si applichi anche alla successiva fase d’appello.

La decisione impugnata ha fatto buon governo del principio consolidato nell’esegesi giurisprudenziale secondo cui le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, e la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per proporre impugnazione, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio- Cass. S.U. n. 2636/2006 e da ultimo sez. 1A n. 12625/2010.

Il ricorso non illustra nel motivo in cui si articola argomenti di smentita che inducano a rimeditare sulla correttezza dell’enunciato, apparendo per l’effetto meritevole di rigetto” Il P.G. ha concluso in conformità.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla quale la ricorrente non ha opposto alcun argomento di confutazione e per l’effetto rigetta il ricorso senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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