Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20363 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20363 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 7706-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
DIDDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO
POLISI;

– ricorrente contro
MIRAGLIA PAOLINA;

– intimata nonché nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 31/07/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 8182/23/2015 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 8182/23/2015, depositata il 17 settembre 2015, la
CTR della Campania rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A.
nei confronti della sig.ra Paolina Miraglia, nel contraddittorio anche
con l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado della
CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto dalla
contribuente avverso intimazione di pagamento notificata a seguito
dell’omesso pagamento di cartella esattoriale per IRPEF relativa
all’anno 2004.
Avverso la sentenza della CTR l’agente della riscossione ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente intimata non ha svolto difese.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di

Ric. 2016 n. 07706 sez. MT – ud. 04-04-2018
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TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/09/2015;

partecipare all’eventuale udienza di discussione.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per
omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione
tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella parte in
cui la decisione impugnata – nel limitarsi ad affermare che «nel merito,

del contribuente della cartella) che non meritano accoglimento» – ha
evidenziato che il giudice tributario d’appello non ha in alcun modo
esaminato l’avviso di ricevimento riferito alla cartella posta a base
dell’intimazione impugnata, nel quale è dato atto da parte dell’ufficiale
postale notificatore che il destinatario (casella sbarrata) aveva
provveduto a ritirare la cartella «rifiutando di sottoscrivere».
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 111 Cost, comma 6, 24 Cost., 132 c.p.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., stante la natura
meramente apparente della motivazione espressa che, prescindendo
del tutto dagli elementi addotti dall’agente della riscossione volti a
comprovare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, si è limitata
in maniera apodittica ad affermare che l’agente della riscossione
avrebbe svolto mere illazioni circa la pretesa conoscenza da parte della
contribuente della cartella.
3. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il secondo motivo,
che è manifestamente fondato in relazione al parametro di cui all’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.
sez. 6-5, ord. 13 marzo 2018, n. 6077; Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno
2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez.
unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n.
8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007,
Ric. 2016 ti. 07706 sez. MT – ud. 04-04-2018
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l’appellante svolge mere illazioni (circa la pretesa conoscenza da parte

n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della
sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza
un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo,
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo

Nella fattispecie in esame, il giudice tributario d’appello, ignorando del
tutto la documentazione prodotta dall’agente della riscossione volta a
dimostrare l’avvenuta notifica della cartella, viceversa contestata dalla
contribuente, ha in maniera meramente assertiva affermato che
l’appellante avrebbe svolto mere asserzioni circa la pretesa conoscenza
da parte della contribuente della cartella in contestazione.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del
secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo, con rinvio per
nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in
diversa composizione, cui resta demandata anche la disciplina delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2018
Il P dente

ragionamento.

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