Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20363 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4677-2015 proposto da:

R.S., R.F., nella qualità di eredi di

RO.RE.; P.A., P.M., nella qualità di eredi

di L.I., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

– LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA AGRICAP S.R.L., (già SIAPA

S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CERNIGLIA, che la rappresenta e difende;

– AGRICAP S.R.L., (già SIAPA S.P.A.) IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8210/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2014 R.G.N. 3160/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27.10.2014, confermava la pronuncia del Tribunale capitolino che aveva respinto le domande proposte da S. e R.F., eredi di Ro.Re., e da P.A. e P.M., eredi di P.C., nonchè da L.I., coniuge superstite di quest’ultimo successivamente deceduta – per la condanna della società Agricap s.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della morte dei loro congiunti, ex dipendenti della resistente, i quali avevano entrambi contratto gravi patologie che ne avevano determinato il decesso, rispettivamente nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS);

2. il rigetto del gravame era fondato sulla rilevazione della prescrizione del diritto, il cui termine di decorrenza (decennale) era stato individuato nel giorno del decesso dei soggetti danti causa, per non essere stata ritenuta rilevante la nuova disciplina della prescrizione del reato dettata dalla L. n. 251 del 2005 (Legge Cirielli), in ragione della irretroattività a fini civilistici delle norme modificatrici della prescrizione, non valendo in materia il principio della norma più favorevole;

3. la Corte escludeva che in favore dei ricorrenti potesse rendersi applicabile il meccanismo di cui all’art. 2947 c.c., comma 3 in occasione della decisione della Corte di Cassazione (sent. n. 8461/2010) con cui il titolare della Siapa – Agicap era stato definitivamente condannato in sede penale in relazione ai decessi di altri dipendenti ( S.B., Sq.Ra., Sp.Ad. e B.A.), poichè non poteva individuarsi la ricorrenza di identico fatto oggettivo ai fini dell’operatività extrapenale del giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p.;

4. di tale decisione domandano la cassazione gli originari ricorrenti, affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., cui resistono con controricorso, la Liquidazione Giudiziale dei beni della Agricap e la Agricap s.r.l. in liquidazione e conc. Prev;

il P.G. ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, assumendo che la decisione della Corte d’appello si è posta in contrasto con la sentenza delle S. U della Cass. n. 27337/2008 ed anche con quella più recente n. 11775 del 15.5.2013 che avevano affermato l’applicabilità, per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, della più lunga prescrizione prevista per il reato, indipendentemente dalla promozione dell’azione penale;

2. il secondo motivo attiene alla violazione dell’art. 2947 c.c. in combinato disposto con l’art. 2935 c.c., in relazione alla rilevanza a fini prescrizionali del processo volitivo degli eredi e non del defunto ed alla identificazione del momento di decorrenza della prescrizione con quello del pieno accertamento dell’esistenza del danno e della sua attribuibilità al fatto illecito del responsabile, che non può non coincidere con la pubblicazione della sentenza penale della Corte di Cassazione, IV sez, o, a tutto voler concedere, della sentenza civile relativa ai congiunti degli odierni attori o di altri ricorrenti, divenuta giudicato, per difetto di impugnativa, in tutti i casi rientrandosi in pieno non solo nella prescrizione quindicennale, ex art. 2947 c.c., comma 3, ma anche in quella decennale;

3. con il terzo motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, e dell’art. 2935 c.c., che deve essere applicato, secondo i ricorrenti, per il suo “dato letterale” stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 78/2012 ed in conformità della giurisprudenza della S.C. concernente la individuazione del dies a quo per l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni; si ascrive alla sentenza impugnata anche contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

4. con il quarto motivo, si lamentano violazione e comunque falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 117 Cost. e degli artt. 13 e 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, violazione dei principi di diritto Europeo e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo in materia di prescrizione (sent. Alkaj c/Italia);

5. avuto riguardo all’epoca dei decessi dei danti causa di ciascun gruppo di ricorrenti, all’epoca di deposito del ricorso introduttivo, avvenuto nel 2011, e di quella del tentativo di conciliazione, richiesto nel 2010, il primo motivo è infondato: l’art. 2947 c.c., comma 3 prescrive che, “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. Tuttavia, la sentenza n. 8641/2010 non poteva riferirsi alla posizione anche di soggetti non contemplati nella stessa, potenziali vittime del reato che avevano lavorato alle dipendenze della SIAPA, posto che la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza ivi prevista al momento del passaggio in giudicato della sentenza presuppone la necessaria identità della posizione di danneggiato con quella di parte lesa della condotta criminosa, ancorchè non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale (cfr. Cass. 16391/2009, Cass. 4867/1998);

6. non può affermarsi che si sia contravvenuto ai principi sanciti dalle sentenze della Corte di legittimità richiamate, in quanto, allorchè l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato proposto anche per difetto querela, vero è che all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato e che il giudice, con gli strumenti probatori ed i criteri del procedimento civile, accerta la fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti gli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi, ma il termine prescrizionale avrà come dies a quo la data del fatto, ossia il momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno lamentato;

7. non può, poi, neanche condividersi l’assunto secondo cui il termine prescrizionale nel caso in esame dovesse essere individuato in quindici anni, in quanto è corretto quanto affermato dalla Corte del merito in ordine alla inapplicabilità della sopravvenuta riforma che ha allungato i termini di prescrizione per il reato penale, atteso che “Nell’ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell’illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento della consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole” (Cass. n. 13407/2012; conf. Cass. 6333/2018);

8. le censure di cui al secondo ed al terzo motivo attengono al merito e contrappongono al motivato convincimento espresso in sentenza una versione di segno opposto, che si basa sull’assunto della non conoscibilità, da parte degli eredi, al momento della morte del congiunto, della sussistenza di un nesso causale tra tale evento e l’esposizione alle sostanze nocive, viceversa conoscibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna riguardante altri dipendenti della società; la doglianza si fonda su un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali già prese in considerazione dai giudici di appello;

9. con riguardo al quarto motivo, si ritiene la piena con, divisibilità di quanto affermato dal giudice del gravame, che ha evidenziato come il diritto di difesa è assicurato anche qualora lo Stato ne imponga l’esercizio entro un determinato termine, purchè questo sia ragionevole e non impedisca di fatto la realizzazione dell’interesse tutelato, osservandosi anche che la prescrizione civile può essere interrotta senza limiti temporali, ciò che elimina il pericolo che il diritto possa essere pregiudicato dal decorso del tempo;

10. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto, perchè tutte le censure si palesano inidonee a scalfire l’articolato percorso motivazionale che ha condotto il giudice dèl gravame ad escludere l’applicabilità della prescrizione di quindici anni e la sua decorrenza da un momento anteriore al verificarsi del fatto inteso nei termini sopra precisati;

11. le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti in base alla regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

12. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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