Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20363 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.24/08/2017),  n. 20363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14452-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO SPORT TRE PINI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1388/7/2015 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale (appello principale) e dalla Centro Sport Tre Pini (appello incidentale) avverso la sentenza n. 24/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento IRAP, IRIS, IVA 2007. In relazione alla parte che qui rileva ossia pronunciando sull’appello principale dell’agenzia fiscale riguardante la pronuncia sfavorevole relativa alla ripresa per IVA, la CTR osservava che risultando dalle stesse constatazioni dei verificatori che nell’annualità fiscale de qua la contribuente aveva assolto l’IVA passiva portata in detrazione, tale credito d’imposta le andava riconosciuto ancorchè la contribuente stessa non avesse presentato la dichiarazione ai fini dell’IVA per detta annualità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55,poichè la CTR ha affermato la detraibilità dell’IVA passiva relativa all’annualità fiscale oggetto della verifica, anche se la contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione annuale nè peraltro avesse allegato di aver proceduto alle liquidazioni periodiche, ma soltanto di al pagamento dell’imposta in contestazione. Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19,artt. 2697 e 2700 c.c., poichè la CFR ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA in questione soltanto sulla base delle constatazioni dei verificatori.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate ed assorbenti.

Va infatti ribadito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

Orbene, nel caso di specie non è affatto pacifico che l’imposta in contestazione sia stata assolta, non essendo nemmeno chiaro su quali elementi si fondi il rilievo dei verificatori in questo senso favorevole alla contribuente, ma soprattutto risulta incontestato che non siano state effettuate le liquidazioni periodiche e che nemmeno siano stati contabilizzati/fatturati gli acquisti per il quali si chiede la detrazione dell’IVA, presupposti questi del tutto essenziali nel modulo attuativo dell’IVA e quindi giustamente indicati in detto principio di diritto come indefettibili per la detraibilità dell’imposta, anche in caso di assenza (tardività) della dichiarazione annuale.

Ed ancora va rilevato che in ogni caso difetta totalmente nella sentenza impugnata qualsiasi considerazione in ordine alla equiordinata necessità che il credito di imposta sia stato dichiarato entro il biennio dalla sua insorgenza, così come anche richiesto dal citato principio di diritto.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto delle superiori considerazioni.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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