Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20363 del 10/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21848/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 11/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA – MESTRE SEZIONE DISTACCATA di VERONA, emessa
il 28/01/2013 e depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente M.R., esercente attività di promotore finanziario quale non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. stacc. di Verona – n. 11/2/13, depositata l’11 febbraio 2013, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS) e con esclusione dell’anno (OMISSIS) per intervenuta decadenza”.
La CTR, in particolare, ha ritenuto che il contribuente aveva dimostrato di svolgere la propria attività di promotore finanziario in assenza di autonoma struttura organizzativa, senza avvalersi di personale dipendente e con l’ausilio di un’autovettura, una fotocopiatrice, un fax, una linea telefonica ed alcuni scaffali per l’archivio.
Rilevava inoltre che le spese risultavano tutte congrue ed attinenti con l’attività svolta dal contribuente.
Con l’unico motivo l’Agenzia denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi inerenti la ripartizione dell’onere probatorio in materia di Irap, censurando la sentenza impugnata per aver genericamente affermato la carenza di autonoma organizzazione omettendo di considerare i contrari elementi dedotti dall’Ufficio, tanto con riferimento ai compensi percepiti, quanto alle spese sostenute per prestazioni inerenti l’attività professionale svolta.
Lamenta altresì il mancato assolvimento da parte del professionista dell’onere, sullo stesso incombente, di provare la carenza del presupposto impositivo.
Il motivo è inammissibile, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando in effetti che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare gli elementi indicati dall’Ufficio ed idonei ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
Deve in contrario rilevarsi che la CTR risulta aver complessivamente esaminato la posizione del contribuente affermando, con valutazione di merito che non risulta sindacabile nel presente giudizio, che sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ed in particolare la mancanza di personale dipendente ed i limitati beni utilizzati, non era configurabile in capo al contribuente l’autonoma organizzazione.
Anche nel merito, peraltro, si osserva che secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).
Considerato che il contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016