Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20363 del 05/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8956-2010 proposto da:
STUDIO ASSOCIATO RAG. ANNA RITA CHIAPPA E ASSOCIATI (OMISSIS) in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48, presso lo studio
dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato POLITA MARCO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTARE DELLA MCR SRL;
– intimata –
avverso il decreto R.G. 1267/09 del TRIBUNALE di ANCONA del 4.3.2010,
depositato l’11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Lo studio associato Anna Rita Chiappa & Associati ha chiesto l’ammissione al passivo della società MCR del credito per prestazioni professionali rese in favore di quest’ultima per gli anni 2007 e 2008, fino al 31.7.2008.
Il credito è stato escluso e l’AVV. C.A.R. ha proposto opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale di Ancona che ne ha disposto il rigetto. Ha quindi ha impugnato per cassazione la statuizione con tre motivi.
Il curatore della procedura fallimentare intimata non ha spiegato difesa.
Il Consigliere reL. ha depositato proposta di definizione osservando che:
“1.-Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e si lamenta immotivata omessa ammissione da parte del collegio delle prove orali, sulla cui ammissibilità il giudice relatore non aveva sciolto la riserva.
Il motivo appare inammissibile. Genericamente formulato, risulta privo del necessario requisito dell’autosufficienza che deve assistere il ricorso per cassazione, in quanto non trascrive nè riferisce il contenuto dei capitoli di prova asseritamente decisivi, il cui omesso esame ascrive al collegio giudicante.
2.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 99 per aver il collegio pronunciato oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma in rubrica.
Il motivo appare privo di fondamento in quanto, in difetto di espressa previsione di perentorietà, quel termine deve considerarsi ordinatorio.
3.- Il terzo motivo, con cui si denuncia omessa valutazione di un fatto decisivo, quali le allegazioni delle buste paga dei dipendenti della società fallita, e la parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, difetta del requisito dell’autosufficienza, e appare meritevole di condividere la sorte del primo motivo”.
IL P.G. ha concluso in conformità.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla quale la ricorrente non ha opposto alcun argomento di confutazione e per l’effetto rigetta il ricorso senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011