Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20362 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20362 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 7482-2016 proposto da:
BENINCASA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28,
presso lo studio dell’avvocato CARMELO CURCIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ETTORE DE ROSA;
– ricorrente contro
SO.G.E.T. S.P.A. e COMUNE DI ANGRI;
– intimati avverso la sentenza n. 8150/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 16/09/2015;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 8150/4/2015, depositata il 16 settembre 2015, la CTR
della Campania — sezione staccata di Salerno — accolse, come da
dispositivo, parzialmente l’appello proposto dalla Benincasa S.r.l. nei
confronti della SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria per
l’accertamento e la riscossione dei tributi per conto del Comune di
Angri e del Comune medesimo, avverso la sentenza della CTP di
Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei
confronti delle suddette controparti avverso avviso di accertamento
per TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2011; ciò sebbene nella parte

motiva, pur richiamata nel dispositivo inedeslino, la pronuncia della
CTR avesse ritenuto, in primo luogo, l’atto impositivo carente di
motivazione, non risultando in esso indicati i dati catastali
dell’immobile assoggettato a TARSU dall’ente impositore.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, fondato su tre motivi.
Le controparti intimate non hanno svolto difese.
1. Con il primo motivo, formalmente unitario, la ricorrente formula
una pluralità di censure relative ad omesso esame di un fatto decisivo
Ric. 2016 n. 07482 sez. MT – ud. 04-04-2018
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.; travisamento e/o mancata applicazione dell’art. 7, comma
1, della 1. n. 212/2000 e dell’art. 71, comma 2 bis del d. lgs. n.
507/1993; mancata valutazione della sentenza impugnata; motivazione
apparente (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

censure accomunate dalla ricorrente nel motivi formalmente unico,
dipendendone da ciò l’ammissibilità (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio
2015, n. 9100), il motivo è manifestamente fondato nella parte in cui la
ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente o difetto assoluto
di motivazione per irriducibile contraddittorietà tra motivazione, pur
richiamata nel dispositivo della sentenza, e quest’ultimo.
1.2. Non è dato, infatti, in alcun modo intendere che cosa abbia inteso
affermare la CTR nello statuire in dispositivo raccoglimento parziale
dell’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Salerno, che
aveva rigettato in toto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento impugnato, una volta correlato quest’ultimo alla parte
motiva della decisione in cui, nell’esame dei diversi motivi di appello, la
CTR aveva in primo luogo rilevato che il giudice di prime cure aveva
omesso di valutare l’eccezione relativa al difetto di motivazione
dell’atto impositivo, nel quale era dato riscontrare che «non risultano in
esso indicati i dati catastali identificativi dell’immobile».
Non vi è dubbio, quindi, che, a fronte di una motivazione
formalmente esistente, non sia dato cogliere l’effettiva ratio decidendi
della decisione impugnata per il contrasto irriducibile tra la
motivazione, che lascia ipotizzare un vizio genetico di legittimità
dell’atto impositivo in quanto carente di motivazione — ciò che ne
comporterebbe l’annullamento in toto, con integrale accoglimento del
ricorso in appello della contribuente – ed il dispositivo della decisione
Ric. 2016 n. 07482 sez. MT – ud. 04-04-2018
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1.1. Premesso che risulta possibile l’esame separato delle plurime

medesima che, pur correlando espressamente, la relativa statuizione
alla motivazione stessa, nell’inciso «come da motivazione», si pone in
termini di accoglimento parziale dell’appello (si ricordi che l’oggetto
dell’originaria impugnazione è costituito da unico atto impositivo
riferito a diverse annualità d’imposta).

grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente
rilevante, deve ritenersi la nullità della sentenza impugnata e del
relativo procedimento per motivazione apparente, avuto riguardo al
contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo che non consente
l’individuazione dell’effettiva ratio decidendi (cfr., tra le altre, Cass. sez.
unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.
22232; Cass. sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940).
2. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in accoglimento del
primo motivo di ricorso, ciò comportando l’assorbimento degli altri,
con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della
Campania — sezione staccata di Salerno -, cui resta demandata anche la
pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, nei termini di cui in
motivazione, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania — sezione staccata di
Salerno, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

1.3. Pertanto, a fronte di siffatta anomalia motivazionale talmente

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