Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20362 del 10/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 10/10/2016), n.20362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19256/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
D.F.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 828/09/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI L’ACQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, emessa il
23/02/2012 e depositata il 19/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente D.F.L., esercente attività di commercialista, il quale non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – sez. stacc. di Pescara – n. 828/9/12, depositata il 9 giugno 2012, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).
La CTR, in particolare, rilevato che negli anni in oggetto il professionista non si era avvalso di personale dipendente ed aveva avuto spese per consumi e beni strumentali assolutamente ridotti in rapporto all’entità dei ricavi e ritenuto altresì che le spese per compensi corrisposti a terzi, molto variabili in relazione alle diverse annualità, non risultavano significative ai fini dell’autonoma organizzazione, affermava la carenza del presupposto impositivo.
Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione del L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione, sulla base dell’utilizzo di adeguati beni strumentali nonchè della collaborazione non occasionale di personale dipendente.
I motivi appaiono fondati.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalla sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu. di questa Corte, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha affermato la irrilevanza ai fini dell’autonoma organizzazione dell’ammontare dei compensi corrisposti a terzi, omettendo di considerare la natura di tali compensi, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo, ovvero a prestazioni meramente occasionali e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività professionale. Non risulta inoltre concretamente esaminato e valutato dalla CTR l’impiego dei beni strumentali del contribuente, assimilati ai consumi e genericamente qualificati come “ridotti”, senza verificare se essi eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016