Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20362 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell’avvocato CANALINI FEDERICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDOLESI ALBA

GABRIELLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato

CICCARELLI LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA ROSA

MARINA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1300/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7.7.09, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marina della Rosa che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ:

Con sentenza 7 ottobre 2004 il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione proposta da F.A. avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 7 milioni in favore di C. G., sulla base di una scrittura privata ricognitiva del debito.

Il successivo gravame del F. era respinto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 27 ottobre 2009.

La corte territoriale motivava:

che la quietanza di pagamento prodotta dal F. era stata disconosciuta ex adverso e non sottoposta a procedimento di verificazione;

che l’eccezione di nullità della scrittura privata, perchè non redatta in forma di atto pubblico, ex art. 162 cod. civ., era infondata, non vertendosi in tema di convenzione matrimoniale, bensì di accordo per la divisione di immobili appartenenti ai coniugi in regime di comunione.

Avverso la decisione, notificata il 18 febbraio 2010, il F. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 12 aprile 2010.

Resisteva con controricorso la signora C..

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.

Con il primo e secondo motivo si tende infatti a rimettere in discussione la qualificazione attribuita alla scrittura privata, al fine di ricondurla ad una convenzione matrimoniale, sulla base di una difforme valutazione avente natura di merito che non può trovare ingresso in questa sede.

Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui si lamenta violazione dell’art. 114 cod. proc. civ. e dell’art. 2712 cod. civ., dal momento che la decisione della corte territoriale si basa sull’esatto principio dell’inutilizzabilità della scrittura privata (quietanza) la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta tempestivamente e non sottoposta a verificazione (art. 216 cod. proc. civ.).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

che la parte controricorrente ha depositato una memoria illustrativa inammissibile, decorso il termine di cui all’art. 378 cod. proc. Civ.;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 Luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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