Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20361 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20361 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 29879-2015 proposto da:
ARCICONFRATERNITA DEI SANTI AGOSTINO E MONICA
SOTTO IL TITOLO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO
FABRICATORE;

– ricorrente contro
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI
CAPUA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
SANGIOVANNI;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente contro
SO.G.E.T. SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
SPA;

avverso la sentenza n. 4594/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in fotina semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4594/7/2015, depositata il 15 maggio 2015, la CTR
della Campania rigettò l’appello proposto dall’Arciconfraternita dei
Santi Agostino e Monica sotto il titolo dell’Immacolata Concezione (di
seguito Arciconfraternita) nei confronti del Comune di Torre
Annunziata e di SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria per la riscossione dei
tributi per conto del detto Comune, avverso la sentenza della CTP di
Napoli, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso
ingiunzione di pagamento per TARSU dovuta per l’anno 2010.
Avverso la sentenza della CTR l’Arciconfraternita ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, ulteriotmente illustrato da
Ric. 2015 n. 29879 sez. MT – ud. 04-04-2018
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– intimata –

memoria.
L’intimata SO.G.E.T. S.p.A. non ha svolto difese.
A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 25724/17, con
la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del Comune di Torre Annunziata, l’ente impositore resiste con

del relatore da ultimo depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 19, comma 3, del d. lgs. 546/92, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto che l’ingiunzione di pagamento fosse
impugnabile unicamente per vizi propri, essendo stato impugnato
autonomamente il prodromico avviso di pagamento relativo alla stessa
annualità d’imposta, assumendo che la decisione impugnata avrebbe in
taloz modo operato un’illegittima restrizione dell’ambito della
giurisdizione tributaria in relazione al disposto dell’art. 2 del d. lgs. n.
546/1992.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per
violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alle sentenze
della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 339 del 24
giugno 2008 e n. 679/17/10 del 31 dicembre 2010, divenute definitive,
che avevano annullato le cartelle ed i ruoli esattoriali per il medesimo
tributo in relazione agli anni 2006 e 2007, trattandosi di decisioni
basate su medesimi presupposti di fatto e questioni di diritto comuni a
quelli inerenti al presente giudizio tra le medesime parti. Con la
memoria da ultimo depositata la ricorrente ha altresì rilevato che, in
pendenza del presente giudizio di legittimità si è formato il giudicato
esterno in senso favorevole alla contribuente sulla non debenza del
tributo per la stessa annualità oggetto dell’ingiunzione di pagamento
Rtc. 2015 n. 29879 sez. MT – ud. 04-04-2018
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controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta

qui ancora sub iudice in relazione ad ulteriore decisione della CTR della
Campania intervenuta tra le parti nella controversia avente ad oggetto
l’impugnazione da parte della contribuente dell’avviso di pagamento
relativo all’annualità 2010.
3. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso del

eccepita dalla contribuente con la memoria da ultimo depositata in atti.
Rilevato, in primo luogo, che, anteriormente alla succitata ordinanza
interlocutoria, non risultava che il Comune di Torre Annunziata fosse
stato destinatario del ricorso, il controricorso è inammissibile, avendo
successivamente comprovato la ricorrente che in realtà, essendo stato
redatto il ricorso in doppio originale, l’uno indirizzato al Comune e
l’altro alla SO.G.E.T., l’ente locale aveva già ricevuto notifica del
ricorso per cassazione in data 14 dicembre 2015.
4. Risulta decisivo, prima ancora dell’esame dei motivi della ricorrente,
il rilievo in merito alla sopravvenienza, in pendenza del presente
giudizio di legittimità, dell’ordinanza di questa Corte, Cass. sez. 6-5,
ord. 8 giugno 2017, n. 14324, posto all’esame del collegio in primo
luogo dall’ultima proposta in ordine cronologico depositata in atti dal
relatore, ribadito dalla contribuente con la memoria conclusiva ex art.
378 c.p.c.
La suddetta ordinanza – resa tra le parti medesime in giudizio relativo
allo stesso tributo per la medesima annualità d’imposta, originato
dall’autonoma impugnazione da parte dell’Arciconfraternita dell’avviso
di pagamento ad essa notificato dalla concessionaria per la stessa
annualità 2010 per l’occupazione dei locali della congrega cimiteriale —
pur essendo, sul piano formale, pronuncia di rigetto del ricorso
proposto dall’Arciconfraternita avverso la sentenza della CTR della
Campania n. 9647/23/2014, depositata il 7 novembre 2014, che era
Ric. 2015 n. 29879 sez. MT – ud. 04-04-2018
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Comune di Torre Annunziata notificato il primo febbraio 2018, come

stata impugnata dalla ricorrente per contrasto irriducibile tra
dispositivo e motivazione, evidenzia, infatti, che il suddetto contrasto
era riconducibile a mero errore materiale, emendabile con la procedura
di cui all’art. 287 c.p.c., «cogliendosi in modo inequivoco la volontà del
collegio giudicante di accogliere l’appello proposto dalla parte

al tributo in contestazione già riconosciuta, con sentenza passata in
giudicato, per altra annualità da altro giudice» (così, testualmente, la
citata Cass. ord. n. 14324/17).
Alla stregua delle anzidette considerazioni non v’è dubbio, quindi, che
in relazione all’annualità 2010, che è, come si è detto, la stessa alla
quale si riferisce l’ingiunzione di pagamento dalla cui impugnazione ha
tratto origine la presente controversia, si sia formato il giudicato
esterno in senso favorevole alla contribuente in punto di non
sussistenza a carico della contribuente dell’obbligazione tributaria in
oggetto per detta annualità.
La pronuncia impugnata va dunque cassata senza rinvio ex art. 382
c.p.c., rilevandosi, in relazione alla pretesa dell’ente impositore di cui
all’ingiunzione opposta dalla contribuente nella presente controversia,
l’effetto preclusivo del menzionato giudicato esterno formatosi in virtù
di CTR Campania n. 9647/23/2014, come interpretata da Cass. ord. n.
14324/17, sull’impugnazione proposta dalla contribuente avverso il
prodromico avviso di pagamento per lo stesso anno d’imposta 2010.
5. Possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio,
in relazione alla sopravvenienza in pendenza del giudizio di legittimità
dell’anzidetto giudicato.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ric. 2015 n. 29879 sez. MT – ud. 04-04-2018
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contribuente in relazione alla carenza di legittimazione passiva rispetto

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