Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20361 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 26/07/2019), n.20361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20398-2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4251/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/08/2013 R.G.N. 8246/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo con sentenza n. 4251/2013 il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale R.F., già dipendente dell’Ente Poste, poi comandato presso l’I.N.P.D.A.P. e quindi trasferito presso il medesimo istituto chiedeva, per quanto qui ancora interessa, che gli fosse riconosciuto, presso l’ente di destinazione, l’inquadramento in Area C, posizione economica C1 o in subordine in Area B, posizione economica B2, non essendovi corrispondenza tra l’Area Operativa, ex V qualifica funzionale presso l’Ente Poste, in cui egli era collocato prima del trasferimento e la posizione B1 attribuitagli, il tutto con corresponsione delle conseguenti differenze retributive;

la Corte territoriale previamente respingeva l’eccezione di improcedibilità dell’appello proposta dal R., sottolineando che, per quanto la notifica del gravame non si fosse perfezionata per la prima udienza di discussione, ciò non poteva dirsi accaduto per fatto addebitabile alla parte ricorrente e comunque per mera nullità e non inesistenza della notificazione, mancando in sostanza l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata a mezzo del servizio postale;

non vi era poi prova – aggiungeva la Corte – della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, il che avrebbe comunque comportato, in assenza della notificazione, che pure era stata eseguita dall’appellante, la fissazione di una nuova udienza;

nel merito, la Corte riteneva che il raffronto tra i livelli delle qualifiche funzionali dell’Ente Poste Italiane e dei profili applicati presso l’I.N.P.D.A.P. portasse a concludere per la congruità dell’inquadramento operato dall’ente di destinazione, stante il fatto che la pretesa posizione economica B2 faceva riferimento a maggiore autonomia operativa ed a mansioni di complessiva maggiore qualificazione;

il R. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, resistiti con controricorso, poi seguito da memoria, dell’I.N.P.S., in cui nel frattempo era confluito l’I.N.P.D.A.P.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso il R. assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 291,421 e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il gravame fosse procedibile, nonostante l’omessa notificazione originaria degli atti introduttivi del ricorso in appello;

secondo quanto desumibile dalla sentenza impugnata, in fatto è accaduto che, rispetto alla notifica del gravame e del decreto di fissazione per l’udienza del 7.2.2013, pur inviata a mezzo posta, mancasse l’avviso di ricevimento;

alla predetta udienza, si evince dal ricorso per cassazione, la discussione fu rinviata, visto l’art. 291 c.p.c., al 6.6.2013 concedendo termine per la notificazione entro il termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3;

per la successiva udienza del 6.6.2013 l’appellato si è costituito, eccependo peraltro l’improcedibilità del gravame;

il giudice di appello ha ritenuto che la mancanza dell’avviso di ricevimento della prima notificazione, quella per l’udienza del 7.2.2013, comportasse la nullità e non l’inesistenza della notifica, ma così non è in quanto, non potendosi dimostrare l’avvenuto recapito del piego, è mancato uno degli elementi essenziali, quali delineati da Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916, della fattispecie notificatoria, nel caso di specie quello relativo alla consegna dell’atto da notificare;

il regime dell’inesistenza della notificazione, secondo le diverse ipotesi di essa delineate dal citato precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, si configura tuttavia in modo diverso a seconda che il difetto sia riferibile a responsabilità del notificante o meno, perchè in quest’ultimo caso opera la regola generale di remissione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2;

pertanto, avendo la Corte accertato espressamente che l’invalidità determinatasi non poteva “addebitarsi alla parte appellante”, che aveva “assolto al proprio onere di diligenza, con l’indicazione corretta del luogo di notificazione”, già dalla stessa Corte individuato “nel domicilio eletto, come esso è indicato in atti (v. ricorso di I grado e sentenza impugnata)”, l’istanza di rinnovazione della notificazione formulata dall’appellante a verbale di udienza avrebbe dovuto essere comunque accolta, sulla base della corretta normativa qui richiamata, senza quindi effetti preclusivi rispetto alla procedibilità dell’appello;

d’altra parte il motivo di ricorso è altresì inammissibile in quanto esso non si misura con l’ulteriore argomento addotto dalla Corte territoriale, ovverosia quello per cui mancava prova della comunicazione all’appellante del decreto di fissazione dell’udienza di discussione;

trattandosi in effetti di ratio decidendi autonomamente destinata dalla Corte territoriale a giustificare la concessione del termine di rinnovazione, essa doveva essere oggetto di specifica impugnazione, comportando altrimenti il passaggio in giudicato della conseguente pronuncia che si è fondata (anche) sulla parte non impugnata;

è invece ininfluente il fatto che la successiva notificazione in rinnovazione sia stata eseguita in luogo diverso da quello del domicilio eletto, come sostenuto dal ricorrente, in quanto il R. si è costituito, il che comporta la sanatoria dell’eventuale nullità e priva l’asserito vizio di qualsivoglia effetto rispetto al processo di appello;

con il secondo motivo di ricorso, relativo al merito, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in relazione all’art. 2103 c.c. e alla L. n. 449 del 1997, art. 53 nonchè dell’art. 43 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste Italiane del 26.11.1994 in relazione al c.c.n.l. 16.2.1999 per il personale del comparto degli enti pubblici economici ed ancora la violazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 199, comma 2, L. n. 273 del 1995, art. 4, comma 2, degli artt. 1362 c.c. e ss., dell’art. 4 disp. gen., nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63 sostenendosi che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto ritenere precluso ogni accertamento sulla base della vincolatività del D.P.C.M. 18 ottobre 1999, disapplicabile se ed in quanto illegittimo, e comunque avrebbe sviluppato una erronea comparazione tra la posizione economica B1 ed il V livello del c.c.n.l. 1994 per il personale Poste, sulla base della mera affermazione di conformità e senza verificare la correttezza dell’inquadramento, anche sulla base dei contratti collettivi e tenuto conto che l’ente convenuto nulla aveva provato circa il rispetto dell’equivalenza nell’effettivo riconoscimento dell’inquadramento;

il terzo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non essere stati ammessi i mezzi di prova richiesti in primo grado e riproposti in appello e per non essersi tenuto conto del disposto dell’art. 43 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste;

i motivi possono essere esaminati congiuntamente, risultando tra loro strettamente connessi e sono da rigettare;

presso questa Corte si è consolidato, a partire dalla sentenza n. 503 del 12 gennaio 2011 delle Sezioni Unite, l’orientamento secondo cui la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una Pubblica Amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione (v. altresì Cass., S.U., 10 novembre 2010, n. 22800), sicchè la valutazione va svolta (Cass. 503/2011, cit.) muovendo dalle fonti normative degli inquadramenti in questione, costituite per i dipendenti dell’amministrazione postale dalla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3 e per i dipendenti degli enti pubblici non economici dal D.P.R. n. 1 marzo 1988, n. 285, ed entrambe fondamentalmente ispirate, anche nelle declaratorie delle varie categorie o qualifiche funzionali, ai criteri della classificazione per qualifiche funzionali dei dipendenti dei ministeri (L. n. 312 del 1980);

sempre le S.U. hanno escluso che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., atto avente natura amministrativa (in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro) che non assolve la funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (mancando un fondamento normativo all’esercizio di tale potere), ma ha l’unico scopo di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni come previsto dalla L. n. 273 del 1995, art. 4 (che attribuì alla Presidenza del C.M. il solo compito di operare il trasferimento);

in senso analogo, più di recente, si sono espresse, tra le molte, Cass. 27 agosto 2014, n. 18416 e Cass. 2 gennaio 2017, n. 1;

ne discende che, nella vicenda per cui è processo, si è in presenza di un’ipotesi di mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni e, quindi, di continuità giuridica del rapporto di lavoro (con mera novazione soggettiva nel lato datoriale), sicchè vige il principio che nel passaggio va in ogni caso garantita l’equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello spettategli presso l’amministrazione di destinazione, dovendosi individuare quest’ultimo in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente ad quem, all’inquadramento in essere presso l’ente a quo, considerandosi quest’ultimo, per quanto si è sopra detto, con riferimento al regime di cui alle c.d. qualifiche funzionali;

la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, affermando che ai fini dell’esatto inquadramento “non può operare la Presidenza del Consiglio dei Ministeri con il D.P.C.M. 18 ottobre 1999” che “non ha efficacia vincolante”, dovendosi procedere invece a raffronto tra i contenuti professionali delle mansioni presso l’ente di provenienza e presso quello di destinazione;

a quest’ultimo fine, la comparazione è stata quindi eseguita tra le qualifiche funzionali e le posizioni economiche in atto presso I.N.P.D.A.D., concludendosi per l’assimilabilità della V qualifica funzionale alla posizione B1 sulla base dell’affermazione che la maggiore autonomia operativa propria della posizione B2 non potesse essere riportata all’autonomia propria della V qualifica, caratterizzata da un esercizio da attuarsi entro i limiti dei regolamenti di esecuzione, a riprova, attraverso poi un richiamo anche complessivo del contenuto delle mansioni proprie della posizione B2, della correttezza dell’inquadramento nella posizioni B1, che trova del resto sostanzialmente conferma nella giurisprudenza di questa Corte sul medesimo contenzioso nei confronti della stessa parte pubblica (Cass. 7 febbraio 2016, n. 3064);

poichè l’oggetto del contendere era da dirimere sulla base dei raffronti tra declaratorie, è evidente l’irrilevanza di quanto dedotto, peraltro del tutto genericamente, con il secondo motivo con riferimento alla mancata ammissione delle prove orali dedotte in primo grado; al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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