Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20361 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27391-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 48/30/2013, depositata il 23 aprile 2013, non notificata, la CTR del Veneto ha accolto (salvo che per il 2009, in relazione al quale non era stato formulato alcun motivo di gravame) l’appello proposto dal sig. S.P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Venezia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Venezia, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente per l’Irap versata negli anni dal 2006 sino al 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Disposta dal collegio con ordinanza interlocutoria n. 24370/16, depositata il 29 novembre 2016, la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al contribuente ed avendo ottemperato la ricorrente Amministrazione al relativo adempimento nei termini, il contribuente non ha comunque svolto difese.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per difetto assoluto di motivazione, non avendo la pronuncia impugnata esplicitato in alcun modo da quali elementi abbia tratto il convincimento in ordine all’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo del tributo in esame.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, avendo la sentenza impugnata, pur affermando che l’onere probatorio circa l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione incombe al contribuente, riconosciuto assolto detto onere unicamente in forza di quanto dedotto in ricorso dal contribuente stesso, in mancanza di qualsiasi elemento di prova.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame su fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, affermando, pur a fronte della contestazione da parte dell’Amministrazione, in maniera del tutto apodittica: l’operatività del contribuente in regime di subappalto, che faceva sì che egli operasse nell’ambito di altrui responsabilità; l’utilizzazione di beni strumentali modesti e l’assenza di investimenti; l’assenza di dipendenti o di spese determinate dalla collaborazione di terzi.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Premesso che non è chiara, dal tenore della motivazione della pronuncia impugnata, neppure l’esatta individuazione del contribuente, identificato nell’epigrafe come S.P., laddove nell’esposizione dei fatti ci si riferisce a tale contribuente F.C. S.a.s., la sentenza della CTR si risolve in ogni caso in una motivazione meramente apparente, laddove, dopo aver ricordato i requisiti occorrenti ad integrare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda Cass. sez. unite 10 maggio 2016, n. 9451) il presupposto impositivo dell’Irap, non esplicita in alcun modo da quali elementi abbia tratto il convincimento espresso circa l’insussistenza degli stessi nei termini dinanzi descritti, così non consentendo in alcun modo il controllo sulla ratio decidendi.

Ciò determina, secondo il costante indirizzo in materia di questa Corte (tra le molte, più di recente, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2016, n. 18898; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22242; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11710), la nullità della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Veneto (Venezia – Mestre) in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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