Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20361 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 337/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO SUCCIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/28/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 12/10/2011, depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Francesco D’Ayala Valva difensore del ricorrente che

si rimette alle conclusioni.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.E., medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP di Alessandria due avvisi di accertamento per IRAP relativi agli anni (OMISSIS). La CTP respingeva il ricorso e il contribuente impugnava la sentenza. La CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello ritenendo che l’avvalersi dei soli beni strumentali necessari e dell’ausilio di una segretaria non integrava quel quid pluris necessario ai fini del riconoscimento dell’imposta pretesa dall’Ufficio.

L’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, a cui il contribuente ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, nonostante il medico si avvalesse della collaborazione di una segretaria.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perchè lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”, non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.

A tali principi si è attenuto il giudice di merito. Ed invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente si era avvalso di una segretaria addetta a ricevere le telefonate; elemento che, unito all’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività – v. Cass. ult. cit., non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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